Regolarizzazione anche per le società con sede all’estero
Pubblicato il 02 novembre 2009
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Parte integrante della procedura di rientro dei capitali a seguito dell’operazione “scudo fiscale-ter” è la richiesta di informazioni da parte dei clienti a commercialisti, avvocati e notai sulle modalità con cui favorire il rimpatrio delle attività finanziarie detenute irregolarmente all’estero. Lo scoglio più grande è quello connesso al rientro in Italia di società costituite all’estero, in particolare in Svizzera, Lussemburgo, Principato di Monaco e Inghilterra.
La procedura di “ritorno in patria” dei soggetti giuridici non è facile e presenta delle conseguenze sia formali che sostanziali.
In primo luogo, si deve procedere con l’adozione da parte della società straniera di una delibera di trasferimento della sede (fatto del tutto normale in ambito Ue, in virtù del principio di liberà di stabilimento, art. 43 e 48 Trattato Ce). Si deve, cioè, verificare che l’ordinamento in cui si trova incorporata la società non consideri il trasferimento di sede come una causa di cessazione o scioglimento della stessa società. La delibera di trasferimento sede deve, inoltre, contenere tutte le indicazioni necessarie per favorire lo spostamento dell’impresa, tra cui anche la forma giuridica societaria da adottare al rientro nel nostro Paese, lo statuto, gli organi corporativi, eccetera. Da non dimenticare, poi, che nella delibera deve essere espressa la volontà dei soci sulla legge da applicare alla società una volta che la sede sia stata trasferita in Italia. Di solito, dopo il trasferimento si adotta la legge italiana, ma potrebbe succedere che la società trasferita voglia continuare a sottostare alla legge dell’ordinamento nel quale essa era incorporata.
La delibera di trasferimento sede arriva nel nostro Stato in copia autentica rilasciata direttamente da un notaio. La deliberà straniera deve essere depositata negli atti di un notaio italiano, che procederà alla pubblicità camerale. Il notaio richiederà, a questo punto, un certificato del registro della società del Paese di provenienza al fine di poter apprendere gli esatti dati anagrafici della società che si trasferisce. Per l’iscrizione al registro delle imprese italiano è necessario che la società sia dotata di codice fiscale, partita Iva e indirizzo di posta elettronica certificata (Pec). Da ricordare, infine, che il trasferimento di società dall’estero in Italia sconta l’imposta di registro fissa, ai sensi dell’articolo 2 del Dpr 131/86 (Testo unico imposta di registro)
- Il Sole 24 Ore – Norme e tributi, p. 4 – Beni d’impresa tra costo storico e valore di mercato – Miele
- Il Sole 24 Ore – Norme e tributi, p. 4 – Società in fuga dai “paradisi” – Busani
- ItaliaOggi7, p. 12 – Trust, l’emersione segue due vie – a cura di Nisco
- Il Sole 24 Ore – Norme e tributi, p. 4 – Lo spostamento paga l’imposta di registro fissa – A. Bu.
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