Regolamento sulla difesa d’ufficio. Modifiche dal Cnf

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Regolamento sulla difesa d’ufficio. Modifiche dal Cnf

Il Consiglio nazionale forense, nella seduta amministrativa del 20 gennaio 2017, presa visione della proposta della Commissione Cnf in materia di difesa di ufficio, ha deliberato di modificare l'art. 11 del “Regolamento per la tenuta e l’aggiornamento dell’elenco unico nazionale degli avvocati iscritti negli albi disponibili ad assumere le difese di ufficio, adottato dal medesimo Consiglio il 22 maggio 2015, anche in considerazione dell'opportunità di armonizzarne il contenuto con l'art. 26, comma 4 del Codice deontologico forense (secondo cui “il difensore nominato d’ufficio, ove sia impedito di partecipare a singole attività processuali, deve darne tempestiva e motivata comunicazione all'Autorità procedente ovvero incaricare della difesa un collega che, ove accetti, è responsabile dell’adempimento dell’incarico”).

Doveri del difensore d’ufficio. Articolo aggiornato

Di seguito, il testo aggiornato dell’art. 11 Regolamento Cnf, intitolato "Doveri del difensore d'ufficio":

1. L’avvocato deve svolgere la propria attività con coscienza, diligenza, puntualità, lealtà e correttezza assicurando costantemente la qualità della prestazione professionale.

2. L’avvocato iscritto nell'elenco dei difensori d’ufficio, quando nominato:

  1. ha l’obbligo di prestare patrocinio;
  2. non può, senza giustificato motivo, rifiutarsi di prestare la propria attività o interromperla;
  3. deve comunicare alla parte assistita che ha facoltà di nominare un difensore di fiducia e informarla che anche il difensore d’ufficio ha diritto ad essere retribuito;
  4. deve cessare dalle sue funzioni se viene nominato un difensore di fiducia;
  5. ove sia impedito di partecipare a singole attività processuali, deve dare tempestiva e motivata comunicazione all'Autorità procedente ovvero deve incaricare della difesa un collega iscritto nell'elenco nazionale o che abbia conseguito il titolo di specialista in diritto penale (secondo quanto previsto dall'art. 9 Legge n. 247/2012), il quale, ove accetti, è responsabile dell’adempimento dell’incarico;
  6. deve garantire la reperibilità qualora inserito nei turni giornalieri per gli indagati e gli imputati detenuti;
  7. deve portare a compimento il mandato anche in caso di intervenuta cancellazione volontaria dall'elenco nazionale e in caso di cancellazione per mancata o incompleta presentazione della domanda di permanenza.

3. Si raccomanda agli avvocati iscritti all'elenco nazionale di sollecitare il Giudice - anche tramite il Consiglio dell’Ordine, la Camera Penale di appartenenza o il CNF - a limitare il ricorso alle sostituzioni ex art. 97 comma 4 c.p.p. in nome della effettività della difesa tecnica.

Il “perché” delle modifiche

Orbene, il gruppo di lavoro in seno alla Commissione Difesa di ufficio del Cnf ha ritenuto di apportare le seguenti specifiche modifiche al suindicato art. 11 testo previgente, per le ragioni che di seguito si espongono (come si legge nella Relazione Cnf in merito alle modifiche all'art. 11 Regolamento in materia di difesa d’ufficio e rilievi sul coordinamento con le previsioni dell’art. 26 del Codice deontologico forense allo stato vigente, del 20 febbraio 2017).

1.Innanzitutto, si è proposta l’eliminazione dell’inciso “il difensore d’ufficio non deve accettare incarichi che non sia in grado di svolgere adeguatamente”. Nella difesa di ufficio, infatti, il controllo dei requisiti viene effettuato a monte, ovvero sia in sede di richiesta di inserimento nell'elenco che in sede di verifica annuale di permanenza. Non appare pertanto corretto richiedere all'interessato una sorta di auto valutazione delle proprie competenze, anche avuto riguardo al fatto che la difesa di ufficio è obbligatoria, dunque non rinunciabile, e conserva il carattere della immanenza, per cui lo stesso organo che ha proceduto alla nomina non ha gli strumenti per procedere alla sostituzione del difensore, se non per giustificato motivo (art. 97 comma 5 c.p.p.). Giustificato motivo che, come da tale ultima norma richiamato, sembra dedurre l’eccezionalità dell’impedimento, quindi non riconducibile alla valutazione soggettiva di incompetenza a fronte di una verifica, oltretutto già effettuata dal Cnf in sede di domanda di iscrizione ovvero di permanenza.

Peraltro, la conservazione dell’inciso per cui si è optata la cancellazione avrebbe aperto la strada a numerose rinunce immotivate, spesso anche per motivi di “obiezioni di coscienza“ determinate dal solo titolo del reato, con conseguente violazione del principio di obbligatorietà della difesa di ufficio.

2. Ed ancora, nella lettera e), dopo le parole “il difensore d’ufficio, ove impedito di partecipare a singole attività processuali…”, è stato inserito l’inciso “deve dare tempestiva e motivata comunicazione all'Autorità procedente”; modifica resasi necessaria al fine di coordinare la previsione del Regolamento con la richiamata norma del Codice deontologico (art. 26 comma 4) che riporta la inserita dicitura.

3. Nel comma 3, dove ora si parla di raccomandazione al Giudice, da parte degli avvocati di ufficio, “di limitare il ricorso alle sostituzioni ex art. 97 comma 4 c.p.p. in nome della effettività della difesa tecnica”, prima si parlava di dovere. Si è ritenuto, nelle modifiche al testo, di non ricondurre la sollecitazione/raccomandazione al rango di dovere deontologico del difensore di ufficio, con conseguente rischio sanzionatorio, trattandosi piuttosto di un dovere sostanzialmente del giudice, quale soggetto deputato a garantire la effettività della difesa tecnica.

4. L’altra modifica riguarda invece la lettera g), dove alle parole “deve portare a compimento il mandato anche in caso di intervenuta cancellazione volontaria dall'elenco nazionale” è stato aggiunto l’inciso “e in caso di cancellazione per mancata o incompleta presentazione della domanda di permanenza. Questo per la necessità di adeguare la previsione dell’obbligo di portare avanti gli incarichi anche in caso di cancellazione volontaria, con la normativa che ha introdotto ulteriori cause di cancellazione dall'elenco unico nazionale difensori di ufficio.

Proposta di modifica del Codice deontologico forense

Si rammenta come il novellato art. 11 riporti, alla lettera e), l’obbligo del difensore d’ufficio, impedito a partecipare a singole attività processuali, di incaricare un collega iscritto nell'elenco nazionale o che abbia conseguito il titolo specialista in diritto penale. Il menzionato gruppo di lavoro sulla Difesa di Ufficio Cnf ha tuttavia valutato, in sede di proposta di modifiche all'art. 11, di eliminare questo inciso dal testo, ritenendo che fosse più congruo inserire il relativo obbligo all’interno dell’art. 26 comma 4 Codice deontologico, in modo che fosse corredato di sanzione disciplinare.

Nuova normativa sulla difesa d’ufficio: requisiti per garantire competenza e correttezza del legale

Il fallimento della previgente normativa in materia di difesa d’ufficio, Legge n. 60/2001 – si legge ancora nella Relazione Cnf – è stato determinato proprio dall’assenza di idonee garanzie in ordine alla competenza e professionalità del difensore d’ufficio. Ed è per rimediare a tali lacune, che il nuovo provvedimento in materia (D.Lgs. n. 6/2015Riordino della disciplina della difesa d'ufficio, ai sensi dell'articolo 16 della legge 31 dicembre 2012, n. 247”) propone un’articolata serie di indicazioni, al fine di garantire l’effettività della difesa tecnica e la qualificazione del legale. Tra di esse si rammenta la previsione, ai fini dell’inserimento nell'elenco unico, della necessità di superare un esame finale all'esito della frequentazione del corso di formazione biennale per difensori di ufficio. Ovvero, in alternativa, la verifica di un specifico percorso di comprovata esperienza in materia penale, attraverso la dimostrazione della partecipazione ad almeno 10 udienze penali, che non siano di mero rinvio ed in presenza ulteriori limiti specificati nella normativa.

Il menzionato D.Lgs. n. 6/2015 prevede, altresì, assieme ai requisiti riguardanti la competenza del difensore d’ufficio, un ulteriore requisito di natura deontologica: non avere riportato sanzioni disciplinari superiori all'avvertimento. E’ inoltre previsto dal Regolamento CNF che, ai fini della iscrizione e della permanenza nell'elenco unico nazionale, il richiedente debba essere in regola con gli obblighi di formazione continua di cui alla Legge n. 247/2012.

Requisiti da estendere ai sostituti processuali

A fronte di una normativa che prevede requisiti tanto stringenti per l’inserimento e la permanenza nel registro unico dei difensori d’ufficio, risulta oltremodo opportuno che i medesimi requisiti siano estesi anche ai sostituti processuali del difensore d’ufficio. Questo in particolar modo anche per la frequenza con cui avviene la sostituzione degli stessi (spesso in modo tutt'altro che occasionale), che rende crescente ed attuale il pericolo di aggiramento della normativa suindicata.

In proposito – prosegue la Relazione Cnf – pare opportuno rammentare la nota sentenza della Consulta n. 106/2010, la quale, sancendo l’illegittimità costituzionale del R.d.l. n. 1578/1933 art. 8 nella parte in cui consentiva ai praticanti abilitati al patrocinio di essere nominati difensori d’ufficio, ha affermato un principio di fondamentale importanza in questa sede: diversamente che nella difesa fiduciaria (ove la parte sceglie liberamente l’avvocato a cui affidarsi), nella difesa d’ufficio (dove il legale viene affidato all'indagato/imputato senza il concorso della sua volontà) è necessario garantire, a maggior ragione, adeguata competenza, capacità e correttezza deontologica del professionista, di cui lo Stato, che procede alla designazione, è tenuto a farsi carico.

Sostituti processuali, solo dall'elenco unico nazionale

Appare dunque consono - ed auspicabile - alla luce di tutto quanto detto, procedere all’inserimento nel cit. art. 26 comma 4 Codice deontologico forense, del precetto secondo cui il difensore di ufficio possa nominare quali sostituti processuali ex art. 102 c.p.p. solo avvocati inseriti nell’elenco unico nazionale, ovvero che abbiano conseguito il titolo di specialista nella materia penale ex art. 9 legge 247/2012.

Quadro delle norme

art. 102 c.p.p.

art. 97 c.p.p.

Consiglio nazionale forense - Regolamento per la tenuta e l’aggiornamento dell’elenco unico nazionale degli avvocati iscritti negli albi disponibili ad assumere le difese di ufficio, del 22 maggio 2015 (art. 11)

Codice deontologico Forense del 31 gennaio 2014 (art. 26 comma 4)

Legge n. 60/2001

D.Lgs. n. 6/2015

Legge n. 247/2012

R.d.l. n. 1578/1933

Corte Costituzionale, sentenza n. 106/2010

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