Regolamento specializzazioni forensi. Oua ricorre al Tar
Pubblicato il 14 novembre 2015
In questo articolo:
Condividi l'articolo:
In data 13 novembre 2015 l'Organismo unitario dell'Avvocatura ha presentato ricorso davanti al Tar Lazio avverso il D.m. 12 agosto 2015 n. 144, recante il Regolamento sulle disposizioni per il conseguimento ed il mantenimento del titolo di avvocato specialista, a norma dell'art. 9 della Legge 247/2012.
Diversi i punti in contestazione, tra cui, ad esempio, la previsione, in Regolamento, di un colloquio per il conseguimento del titolo di avvocato specialista, in ragione di una comprovata esperienza professionale, di cui non vi è alcuna traccia nella Legge professionale di riferimento.
Limite massimo: due specializzazioni, ritenuto penalizzante
Come non vi è traccia della limitazione circa il numero di specializzazioni conseguibili, mentre il Regolamento dispone che siano al massimo due. Previsione, questa, ritenuta eccessivamente penalizzante soprattutto per i civilisti, suddivisi in molteplici micro settori.
Settori specializzazione individuati in modo illogico ed arbitrario
Ed a tal proposito – sottolinea ancora l'Organismo – i ben diciotto settori di specializzazioni di cui al testo del Regolamento, sono stati individuati "in modo illogico ed irrazionale", preservando una distinzione per macro aree per quanto concerne il diritto penale e, di converso, una estrema parcellizzazione per quanto concerne il civile.
Censurati i 15 incarichi per anno
Ma a suscitare maggior polemica – come evidenziato nel ricorso – è la previsione per cui l'avvocato rischia di perdere il titolo ottenuto se non riesce a dimostrare di aver trattato, nel corso del triennio, almeno 15 incarichi differenziati per anno.
E' ovvio che una disposizione del genere – ha sottolineato l'Organismo dell'Avvocatura – favorisce gli avvocati con una clientela ampia ed estesa anche quanto a tipologia di affari trattati, con il rischio, tra l'altro, di proliferazione del contenzioso.
Percorsi formativi troppo impegnativi
Censurati infine i previsti percorsi formativi di durata biennale (totale di 200 ore), quale possibile forma di distorsione dalla concorrenza. Il professionista aspirante al titolo di specialista, infatti, per partecipare obbligatoriamente a tali corsi estremamente impegnativi, si vedrebbe costretto a sottrarre tempo utile al lavoro di studio ed alla ricerca della clientela.
Ricevi GRATIS la nostra newsletter
Ogni giorno sarai aggiornato con le notizie più importanti, documenti originali, anteprime e anticipazioni, informazioni sui contratti e scadenze.
Richiedila subitoCondividi l'articolo: