Regolamento per l'attuazione del Fondo di solidarietà sui mutui
Autore: Eleonora Pergolari
Pubblicato il 20 agosto 2010
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Sulla Gazzetta Ufficiale n. 192 del 18 agosto 2010 è stato pubblicato il Decreto 21 giugno 2010, n. 132 contenente il Regolamento sulle norme di attuazione del Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa, ai sensi dell'articolo 2, comma 475, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
L'accesso all'agevolazione della sospensione temporale del pagamento delle rate di mutuo sarà consentito a chi sia in possesso, alla data di presentazione della domanda, del titolo di proprietà sull'immobile oggetto del contratto di mutuo; della titolarità di un mutuo di importo erogato non superiore a 250 mila euro, in ammortamento da almeno un anno; di un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 30 mila euro.
L'ammissione al beneficio è subordinata all'accadimento di eventi tali da determinare la temporanea impossibilità del beneficiario a provvedere al pagamento delle rate e, in particolare, in caso di perdita del posto di lavoro dipendente a tempo indeterminato o termine del contratto di lavoro parasubordinato o assimilato, con assenza non inferiore a tre mesi di un nuovo rapporto di lavoro; di morte o insorgenza di condizioni di non autosufficienza di uno dei componenti il nucleo familiare che sia percettore di reddito per almeno il 30 per cento del reddito imponibile complessivo del nucleo familiare; di pagamento di spese mediche o di assistenza domiciliare documentate per un importo non inferiore a 5 mila euro annui; di spese di manutenzione straordinaria, di ristrutturazione o di adeguamento funzionale dell'immobile oggetto del mutuo; di aumento della rata del mutuo, regolato a tasso variabile, rispetto alla scadenza immediatamente precedente, direttamente derivante dalle fluttuazioni dei tassi di interesse, di almeno il 25 per cento in caso di rate semestrali e di almeno il 20 per cento in caso di rate mensili.
Le agevolazioni saranno revocate in caso di dichiarazione mendace o documentazione fasulla. La revoca dell'agevolazione comporta per il beneficiario l'obbligo di rimborsare al Fondo la somma corrisposta alla banca, rivalutata secondo gli indici ufficiali ISTAT di inflazione in rapporto ai "prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati".
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