Regolamento difesa d’ufficio, come modificato dal Cnf
Pubblicato il 11 maggio 2017
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Il Consiglio nazionale forense, nella seduta amministrativa del 20 gennaio 2017, presa visione della proposta della Commissione Cnf in materia di difesa di ufficio, ha deliberato di modificare l'art. 11 del “Regolamento per la tenuta e l’aggiornamento dell’elenco unico nazionale degli avvocati iscritti negli albi disponibili ad assumere le difese di ufficio”, adottato dal medesimo Consiglio il 22 maggio 2015, anche in considerazione dell'opportunità di armonizzarne il contenuto con l'art. 26, comma 4 del Codice deontologico forense (secondo cui “il difensore nominato d’ufficio, ove sia impedito di partecipare a singole attività processuali, deve darne tempestiva e motivata comunicazione all'Autorità procedente ovvero incaricare della difesa un collega che, ove accetti, è responsabile dell’adempimento dell’incarico”).
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