Regolamento cashback in GU, tutto per il rimborso sugli acquisti

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Regolamento cashback in GU, tutto per il rimborso sugli acquisti

E’ approdato in "Gazzetta Ufficiale" il decreto Mef n. 156 del 24 novembre 2020, recante “Regolamento recante condizioni e criteri per l’attribuzione delle misure premiali per l’utilizzo degli strumenti di pagamento elettronici”.

Si tratta del cosiddetto Regolamento cashback che disciplina, in applicazione dell'articolo 1, commi da 288 a 290, della Legge n. 160/2019, le condizioni, i casi, i criteri e le modalità attuative per l'attribuzione di un rimborso in denaro, a favore dell'aderente che, fuori dall'esercizio di attività d'impresa, arte o professione, effettua acquisti da esercenti, con strumenti di pagamento elettronici.

Gli acquisti devono essere effettuati con carte e app nei negozi fisici e ne sono esclusi gli acquisti online.

Nel piano originario del Governo, il sistema di incentivi doveva partire il 1° dicembre, poi, a causa dell’aggravarsi della situazione emergenziale legata alla pandemia da Covid-19, si è deciso di posticipare di un pochino il meccanismo del rimborso al 10% per gli acquisti effettuati nei negozi fisici con mezzi elettronici di pagamento, per non creare discordanza tra una misura che vuole incentivare gli acquisti fisici e l’invito a "restare a casa" per frenare i contagi.

Cashback, adesione al programma

L’adesione al programma avviene esclusivamente su base volontaria ed il soggetto che desidera aderire:

  • deve essere maggiorenne e residente in Italia;

  • deve utilizzare gli strumenti di pagamento registrati esclusivamente per acquisti effettuati fuori dall’esercizio di attività d’impresa, arte o professione.

Il soggetto che intende aderire al programma registra nell'APP IO, o nei sistemi messi a disposizione da uno issuer convenzionato, il proprio codice fiscale e gli estremi identificativi di uno o più strumenti di pagamento elettronici dei quali intende avvalersi per effettuare gli acquisti.

L’aderente può in qualunque momento decidere di cancellarsi dal programma nell’APP IO. Tale cancellazione comporta la perdita del diritto a concorrere all’assegnazione del rimborso per il periodo di riferimento.

Rimborso cashback, come funziona il piano

A coloro che aderiscono al programma è attribuito un rimborso in misura percentuale per ogni transazione regolata con strumenti di pagamento elettronici.

La misura del rimborso è determinata con riferimento ai seguenti semestri:

  • 1° gennaio 2021 - 30 giugno 2021;

  • 1° luglio 2021 - 31 dicembre 2021;

  • 1° gennaio 2022 - 30 giugno 2022.

Per ciascuno dei suddetti semestri, possono accedere al rimborso esclusivamente coloro che abbiano effettuato un numero minimo di 50 transazioni regolate con strumenti di pagamento elettronici.

In tali casi, il rimborso è pari al 10% dell’importo di ogni transazione e si tiene conto delle transazioni fino ad un valore massimo di 150 euro per singola transazione.

Le transazioni di importo superiore a 150 euro concorrono fino all’importo di 150 euro.

La quantificazione del rimborso è determinata su un valore complessivo delle transazioni effettuate in ogni caso non superiore a 1.500,00 euro in ciascun semestre.

I rimborsi sono erogati entro 60 giorni dal termine di ciascun semestre.

Assieme ai 300 euro previsti dal normale piano cashback, nel 2021 sarà possibile intascare un rimborso extra da 3mila euro (Rimborso speciale).

Tale super-cashback sarà concesso a soli 100mila cittadini scelti che, oltre al rimborso del piano cashbackpotranno ricevere un bonus aggiuntivo di 1500 euro a semestre.

Il Regolamento specifica che in caso di parità in graduatoria il super-cashback andrà al cittadino "la cui ultima transazione reca una marca temporale anteriore rispetto a quella dell'ultima transazione effettuata dagli aderenti che abbiano totalizzato lo stesso numero di transazioni". Alla fine di ogni semestre, la classifica si azzera e la corsa al super-rimborso riparte.

Cashback, modalità di erogazione del rimborso

L'erogazione dei rimborsi avviene sul codice IBAN dell'aderente, indicato da quest'ultimo al momento dell'adesione al programma o in un momento successivo. 

E’ autorizzata l'apertura di un apposito conto corrente bancario intestato a Consap S.p.A. sul quale, in prossimità di ciascuna scadenza di pagamento e in base all'effettivo fabbisogno finanziario, il Mef trasferisce l'importo dei rimborsi complessivamente spettanti, al fine di consentire a Consap S.p.A.la successiva erogazione ai singoli beneficiari.

Caskback, avvio periodo sperimentale

Nonostante il rinvio della partenza, il piano di rimborsi cashback dovrebbe prendere il via comunque nel mese di dicembre e interessare anche gli acquisti di Natale. 

L’avvio della fase sperimentale dovrebbe avvenire dall'8 dicembre fino al 31 dicembre 2020; sarà comunque necessario attendere la data del Mef vincolata ad alcune convenzioni con la Consap e la società PagoPa.

Durante il periodo sperimentale di dicembre è previsto un rimborso del 10% su almeno 10 acquisti effettuati nel mese di dicembre, pagando con bancomat o carta di credito, comunque con un limite massimo di rimborso di 15 euro per singola operazione (anche se superiore ai 150 euro). In questo caso, si potrà ricevere un extra cashback, ossia un rimborso del 10% che si avrà subito.

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