Registro proporzionale per l'atto che risolve la cessione per mutuo consenso

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L'atto di risoluzione per mutuo consenso di un precedente contratto di cessione di ramo d'azienda è da qualificare come nuovo contratto, di natura solutoria e liberatoria, con contenuto uguale e contrario a quello del contratto originario e con efficacia ex nunc.

Lo stesso è annoverabile nella categoria residuale contemplata dall'articolo 28 del TU n. 131/1986 e perciò tassato, in applicazione della norma contenuta nel comma secondo del medesimo articolo 28, con imposta proporzionale di registro.

E' quanto evidenziato dalla Corte di cassazione nel testo dell'ordinanza n. 4134 del 2 marzo 2015.
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