Registro imprese e REA, presentazione domande con nuove specifiche tecniche

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Registro imprese e REA, presentazione domande con nuove specifiche tecniche

Pubblicato il decreto direttoriale 14 aprile 2021 del Ministero dello Sviluppo Economico, con il quale vengono modificate le specifiche tecniche sulla base delle quali è realizzata la modulistica telematica per la trasmissione degli atti, domande e denunzie al Registro delle imprese e al REA.

Nello specifico, vengono integrate le specifiche tecniche in essere per la creazione di programmi informatici finalizzati alla compilazione delle domande e delle denunce da presentare ai suddetti uffici, per via telematica o su supporto informatico.

Il Ministero, viste le modifiche intervenute con il decreto dell'8 ottobre 2020 – come espressamente indicato nell’Allegato A del nuovo provvedimento direttoriale – ha apportato le seguenti variazioni:

  • modifiche dei Cap di taluni comuni;

  • adeguamento della disciplina relativa alle Start up ed incubatori certificati;

  • aggiornamento per nuovi codici organi societari e cariche nell’impresa;

  • adeguamento della disciplina relativa ai codici fiscali delle società straniere;

  • aggiornamento autorizzazioni bolli virtuali.

A seguito di questi aggiornamenti, sono state modificate anche alcune tabelle, allegate sempre al DD del 14 aprile scorso.

La Tabella COM riporta i codici modificati relativi ad alcuni Comuni per variazioni intervenute in alcuni Cap.

Nella Tabella VRT sono stati aggiornati alcuni codici relativi ad autorizzazioni all'assolvimento dell'imposta di bollo in modo virtuale, a seguito di accorpamenti intervenuti tra camere di commercio.

Infine, nella Tabella ORG (organi sociali e cariche) sono stati introdotti alcuni nuovi codici che riguardano, nello specifico:

  • il codice DLR, per indicare la persona fisica che costituisce o siede nell'organo amministrativo di una società come rappresentante della società amministratrice;

  • il codice LRC ed LRD, per indicare un soggetto con poteri di legale rappresentanza piena verso i terzi, da esercitarsi congiuntamente con altri o disgiuntamente da altri;

  • il codice LRL, per indicare un soggetto con poteri di legale rappresentanza con limitazioni, da desumersi dalla consultazione degli atti e dei dati depositati o iscritti

Riguardo al Modulo S, sono stati adeguati i dati per i soggetti esteri non residenti che compiono operazioni tramite intermediari finanziari, che non risultano più obbligati ad acquisire un numero di codice fiscale italiano, in luogo del quale va indicato il domicilio o sede legale all'estero.

Precisa il decreto MiSE che le nuove specifiche tecniche acquistano efficacia con decorrenza dal 27 aprile 2021.

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