Registrazione atti pubblici e scritture private con Modello F24
Pubblicato il 30 novembre 2020
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Già dal 2011 (decreto MEF dell’8 novembre 2011) si è voluto estendere il sistema del versamento unificato mediante Modello F24 (al posto del “vecchio” modello F23), tra l’altro, ai pagamenti dell'imposta sulle successioni e donazioni, dell'imposta di registro, delle imposte ipotecarie e catastali, delle tasse ipotecarie, dell'imposta di bollo, nonché ai relativi accessori, interessi e sanzioni e ai tributi speciali.
Lo stesso decreto aveva attribuito al direttore dell’Agenzia delle Entrate – mediante proprio provvedimento – la facoltà di definire le modalità e i termini per l’attuazione, anche progressiva, delle relative disposizioni.
In un’ottica di progressiva estensione del modello unificato di pagamento F24, si inserisce l’ultimo provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, il n. 365557 del 27 novembre 2020.
Tale provvedimento estende l’utilizzo del Modello “F24” anche al pagamento dei tributi e dei relativi interessi, sanzioni e accessori dovuti per la registrazione degli atti formati per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, nonchè al versamento dell’imposta sulle donazioni, nei casi di registrazione degli atti presso gli uffici territoriali dell’Agenzia delle Entrate.
Restano ferme le modalità di versamento già previste per le somme dovute per gli atti dei pubblici ufficiali registrati telematicamente, utilizzando il “Modello unico informatico” attraverso la piattaforma SISTER.
Periodo transitorio
Per permettere ai soggetti interessati di adeguarsi alle nuove modalità di pagamento e al fine di consentire un graduale aggiornamento delle procedure e dei sistemi informatici interessati, il provvedimento delle Entrate sancisce che “l’adozione del modello “F24” è stabilita con riferimento agli atti presentati per la registrazione dal 7 dicembre 2020. Fino al 30 giugno 2021, sono comunque considerati validi i versamenti effettuati sia con modello “F23”, sia con modello “F24””
A partire dal 1° luglio 2021 i suddetti versamenti sono effettuati esclusivamente con il Modello “F24”.
Infine, il provvedimento ricorda che:
- i versamenti richiesti a seguito di atti emessi dagli uffici dell’Agenzia sono effettuati utilizzando esclusivamente il tipo di modello di pagamento allegato o indicato negli atti stessi;
- con successiva risoluzione dell’Agenzia verranno istituiti i codici tributo da utilizzare per i citati versamenti e saranno impartite le istruzioni per la compilazione dei modelli di pagamento.
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