Registrazione atti digitali. Via l’obbligo di copia cartacea
Pubblicato il 03 febbraio 2023
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Novità per il servizio dell’Agenzia delle Entrate “Consegna documenti e istanze”: in data 3 febbraio 2023, nella sezione “Attualità” del sito Fiscooggi, la rivista telematica delle Entrate, è stata pubblicata la notizia secondo cui per gli atti firmati digitalmente, inviati tramite posta elettronica certificata o attraverso il servizio suddetto, la registrazione è automatica.
Servizio “Consegna documenti e istanze”
Con detto servizio il cittadino in possesso delle credenziali per entrare nell’area riservata del sito dell’Agenzia può inviare documenti e istanze agli uffici della stessa, sia a seguito di una specifica richiesta del Fisco sia spontaneamente.
Inoltre:
- il servizio può essere utilizzato per esigenze personali oppure per conto di un altro soggetto;
- è possibile inviare fino a 10 file della dimensione massima di 20MB ognuno, sia nei formati PDF e TIF/TIFF che PAdES e CAdES (con firma digitale).
- il canale è sempre aperto.
L’utente può ottenere la ricevuta di protocollazione come quando si reca direttamente in Ufficio. Fornendo l’indirizzo pec o la mail e/o un numero di cellulare è possibile ricevere l’avviso di disponibilità della ricevuta di consegna o della ricevuta di scarto, qualora l’invio non vada a buon fine.
Registrazione degli atti con firma digitale
Per la registrazione degli atti con firma digitale, si può utilizzare:
- la Pec, indirizzata alla direzione provinciale delle Entrate competente;
- il servizio telematico “Consegna documenti e istanze”, accessibile dall’area riservata del sito dell’Agenzia.
La procedura di registrazione richiede quanto segue:
- l’atto da registrare, firmato digitalmente da tutte le parti coinvolte;
- il modello 69, debitamente compilato e firmato digitalmente dal richiedente,
- eventuali allegati all’atto da registrare;
- la quietanza che attesta il pagamento dei tributi dovuti.
NOTA BENE: Le Entrate comunicano che, dopo la procedura di registrazione suddetta, non è più richiesto consegnare fisicamente all’ufficio l’atto firmato digitalmente in altro modo.
Ciò non riguarda, però, i casi in cui sia già disponibile una procedura telematica per il tipo e il formato dell’atto da registrare (ad esempio, la cessione di quote di Srl).
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