Registrazione al REX: avvio del Portale dell’Operatore

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Registrazione al REX: avvio del Portale dell’Operatore

E’ a disposizione, dal 25 gennaio 2021, il Portale dell’Operatore per il REX (Sistema degli Esportatori Registrati), utile per poter effettuare la presentazione elettronica delle richieste di registrazione al REX.

Al momento l’utilizzo della forma elettronica è facoltativo, potendo gli operatori optare per presentare la richiesta in forma cartacea (tramite allegato 22-06). In un secondo momento, si ipotizza a metà 2021, si avvierà la seconda fase che porterà all’uso obbligatorio del Portale.

L’Agenzia delle Dogane, con circolare n. 4 del 20 gennaio 2021, fornisce le istruzioni per l’utilizzo del Portale in parola, presente all’indirizzo ‘https://customs.ec.europa.eu/gtp/‘.

Servirsi dell’iscrizione elettronica nel registro degli esportatori rende più semplice la gestione dei beni con origine preferenziale, determinando l’abbattimento dei dazi anche nei rapporti con il Regno Unito. L’accordo di libero scambio sancito tra Ue e Regno Unito stabilisce che le merci di origine preferenziale, come tali correttamente auto-dichiarate dagli esportatori, beneficiano degli effetti dell’area di libero scambio con dazi di import zero.

Utilizzo del Portale REX

L’operatore economico deve dotarsi di un codice EORI valido e di almeno una delle seguenti autorizzazioni:

- REXSTP_CONSULTATIVE (per consultare la registrazione al REX);

- REXSTP_EXECUTIVE (per presentare la domanda di registrazione al REX e le richieste di modifica).

Le due autorizzazioni vanno richieste con il Modello Autorizzativo Unico (MAU), disponibile sul Portale Unico Dogane e Monopoli (PUDM), accessibile con SPID, CNS o CIE.

La circolare 4/D/2021 illustra le funzionalità a disposizione degli operatori dopo la registrazione: compilazione e salvataggio della domanda; invio e ritiro della stessa; modifica di una registrazione esistente.

Si specifica che nella prima fase di funzionamento del REX, la revoca della registrazione può essere chiesta solo con modalità cartacea.

Al fine di poter ricevere le comunicazioni di avviso mediante posta elettronica, alla voce “Preferenze” l’operatore economico deve abilitare tale modalità, indicando l’indirizzo e-mail al quale desidera ricevere le notifiche.

I messaggi non contengono i dettagli della notifica.

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