Regime speciale lavoratori impatriati. Chiarimenti Entrate

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Regime speciale lavoratori impatriati. Chiarimenti Entrate

L'Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 33/E/2020, ha fornito chiarimenti interpretativi sul regime speciale per lavoratori impatriati, a seguito delle modifiche che sono state apportate al suddetto regime agevolativo dal Decreto legge n. 34/2019 (Decreto Crescita), che poi è stato rivisto dal collegato fiscale alla Legge di bilancio 2020 (Dl n. 124/2019).

L’Agenzia, nello specifico, si sofferma sulle modifiche normative che hanno ridisegnato il perimetro di applicazione del suddetto regime agevolativo a partire dal periodo di imposta 2019, con particolare riferimento:

  • ai requisiti soggettivi ed oggettivi per accedere all’agevolazione;

  • ai presupposti per accedere all’ulteriore quinquennio agevolabile;

  • all’ambito temporale di applicazione della disposizione;

  • alle modifiche normative concernenti il requisito dell’iscrizione all’anagrafe degli Italiani residenti all’estero (c.d. AIRE) per fruire dell’agevolazione fiscale.

Si ricorda che il “regime speciale per lavoratori impatriati”, di cui all’articolo 16 del Decreto Internazionalizzazione (Dlgs n. 147/2015) ha introdotto, a decorrere dal periodo di imposta 2016, una tassazione agevolata dei redditi prodotti dai contribuenti che trasferiscono la residenza fiscale in Italia e che si impegnano a risiedervi per almeno due periodi di imposta, svolgendo attività lavorativa nel territorio italiano.

Tale regime agevolativo è stato oggetto di alcune modifiche normative apportate dal Decreto Crescita, che hanno ridefinito i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti per i soggetti che trasferiscono la residenza fiscale in Italia a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto, ossia proprio dal periodo di imposta 2020.

Regime agevolato lavoratori impatriati, requisiti soggettivi e oggettivi

Il regime di favore è rivolto ai redditi di lavoro dipendente, ai redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e ai redditi di lavoro autonomo prodotti in Italia da lavoratori che:

  • trasferiscono la residenza fiscale in Italia;

  • si impegnano a risiedervi per almeno due periodi di imposta svolgendo attività lavorativa nel territorio italiano.

L’Agenzia, al riguardo, specifica che le suddette condizioni sono tra loro alternative, pertanto, la sussistenza, per la maggior parte del periodo d’imposta, anche di una sola di esse è sufficiente a far ritenere che un soggetto sia qualificato, ai fini fiscali, residente in Italia.

In base alla normativa, il regime speciale ha carattere temporaneo e risulta applicabile per un quinquennio a decorrere dal periodo di imposta in cui il lavoratore trasferisce la residenza fiscale in Italia e per i quattro periodi di imposta successivi.

Regime agevolato lavoratori impatriati, misura, durata ed ambito temporale dell’agevolazione

Tra le modifiche apportate alla normativa si segnala anche:

  • l’incremento della percentuale di abbattimento dell’imponibile fiscale dei redditi agevolabili dal 50% al 70% (al 90% in caso di trasferimento in Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna, Sicilia);

  • l’estensione per un ulteriore quinquennio del periodo agevolabile in presenza di specifiche condizioni.

Riguardo all’entrata in vigore delle nuove percentuali di tassazione agevolata (detassazione), la circolare 33/2020 specifica che in presenza dei requisiti e delle condizioni previste dalla revisionata normativa, i contribuenti che hanno trasferito la residenza fiscale in Italia a partire dal 30 aprile 2019 possono beneficiare del regime agevolativo, secondo le novellate disposizioni in vigore dal 1° maggio 2019:

  • a partire dal periodo di imposta 2019, laddove abbiano trasferito la residenza fiscale in Italia a partire dal 30 aprile ed entro il 2 luglio 2019;

ovvero

  • dal periodo di imposta 2020, laddove abbiano trasferito la residenza fiscale in Italia a decorrere dal 3 luglio 2019.

Ciò per far sì che la normativa più favorevole, che riguarda i lavoratori che trasferiscono la residenza in Italia dal periodo di imposta 2020, si applichi anche nei confronti di coloro che sono rientrati in Italia a partire dal 30 aprile 2019, i quali, in assenza della previsione normativa, avrebbero comunque goduto dell’agevolazione in questione, ma nella versione meno favorevole (detassazione del 50% e non del 70% del reddito prodotto in Italia).

La modifica normativa ha previsto, inoltre, un’estensione temporale del beneficio fiscale ad ulteriori cinque periodi di imposta, con tassazione nella misura del 50% del reddito imponibile, in presenza di specifici requisiti quali, alternativamente:

  • l’avere almeno un figlio minorenne o a carico, anche in affido preadottivo;
  • l’acquisto di un’unità immobiliare di tipo residenziale in Italia direttamente da parte del lavoratore oppure da parte del coniuge, del convivente o dei figli, anche in comproprietà.

Tale ultima ipotesi deve realizzarsi "successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento".

La percentuale di tassazione dei redditi agevolabili prodotti nel territorio dello Stato negli ulteriori cinque periodi d’imposta si riduce al 10% se il soggetto ha almeno tre figli minorenni o a carico.

Sul punto precisa la circolare che l’ampliamento del regime agevolativo è limitato solo ad ulteriori cinque periodi d’imposta, indipendentemente dalla sussistenza di una o più condizioni previste dalla norma.

Pertanto, la detassazione del reddito è fruibile su un arco temporale massimo di dieci periodi di imposta (cinque più cinque).

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