Regime Moss per servizi di telecomunicazione
Pubblicato il 02 giugno 2016
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Il regime sulla territorialità Iva dei servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione ed elettronici, nei rapporti B2C si basa sull’imponibilità nello Stato membro di consumo. In tale regime assume particolare rilevanza il MOSS (mini One Stop Shop), con la possibilità per gli operatori che effettuano i servizi TTE di identificarsi in un unico Stato membro per adempiere agli obblighi Iva relative a tali operazioni.
Le modifiche sulla rilevanza territoriale dei servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione ed elettronici (servizi TTE) resi nei confronti di privati consumatori, determinano per gli operatori una serie di obblighi. Dal 1° gennaio 2015 infatti il prestatore di servizi di telecomunicazione (TTE) rivolti a clienti non soggetti passivi d’imposta, deve identificarsi in ogni Stato membro in cui risiedono o sono domiciliati i propri clienti, per assoggettare le prestazioni rese alle aliquote Iva vigenti in ciascuno Stato. La prima questione che emerge è che nel caso di servizi resi a una miriade di clienti e il cui valore economico è spesso di scarsa rilevanza, un simile moltiplicarsi di obblighi potrebbe aggravare l’operatività di molti degli operatori del settore.
Con circolare 22 del 26 maggio 2016, l’Agenzia delle Entrate ha analizzato le disposizioni che riguardano gli operatori che aderiscono al regime speciale.
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