Regime impatriati e dei neo-residenti: sono alternativi
Pubblicato il 25 luglio 2024
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E’ possibile per chi è rientrato in Italia prima del 30 aprile 2019, beneficiando del regime dei neo-residenti (c.d. dei paperoni), optare successivamente per il regime degli impatriati e avvalersi della proroga di cinque anni di quest'ultima agevolazione?
E’ quanto viene chiesto all’Agenzia delle Entrate con interpello n. 159 del 22 luglio 2024.
La domanda parte da cittadino italiano che è rientrato in Italia il 18 aprile 2019, dopo aver lavorato 10 anni negli Stati Uniti e di avere fruito del regime per neo-residenti di cui all'articolo 24 bis, del TUIR, negli anni dal 2019 al 2021.
Successivamente, ha revocando l'opzione per il predetto regime, passando a quello speciale per lavoratori impatriati di cui all'articolo 16 del d.lgs. 147 del 2015, per i periodi di imposta 2022 e 2023.
Inoltre, a novembre 2022 ha acquistato un immobile di tipo residenziale.
Chiede se può beneficiare del regime speciale per lavoratori impatriati per un ulteriore quinquennio, a partire dal periodo di imposta 2024.
Regime degli impatriati: condizioni
Per valutare l’ammissibilità, l’Agenzia delle Entrate parte dal considerare il regime speciale per lavoratori impatriati introdotto dall’articolo 16, decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, applicabile ai contribuenti per un quinquennio a decorrere dal periodo di imposta in cui trasferiscono la residenza fiscale in Italia e per i quattro periodi di imposta successivi.
Con il comma 2 bis dell'articolo 5 del decreto Crescita, attivo dal 1° gennaio 2021, si introduce l'opportunità di prolungare il periodo di applicazione del regime speciale per i lavoratori impatriati. Questa estensione è disponibile anche per coloro “che sono stati registrati all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero o sono cittadini di paesi membri dell'Unione Europea, che hanno spostato la loro residenza in Italia prima del 2020 e che al 31 dicembre 2019 erano beneficiari del regime definito dall'articolo 16 del decreto legislativo del 14 settembre 2015, n. 147”.
L'estensione è possibile previo pagamento di un importo che può essere:
a) il 10% dei redditi di lavoro dipendente e autonomo prodotti nell'anno fiscale precedente l'anno di esercizio dell'opzione. Questo è ammesso se il lavoratore, all'epoca dell'opzione, ha almeno un figlio minorenne o in affido preadottivo o è diventato proprietario di un'unità immobiliare residenziale in Italia nei dodici mesi prima o entro diciotto mesi dall'opzione. In caso contrario, il beneficio addizionale dovrà essere restituito senza sanzioni;
b) il 5% dei redditi qualificabili se il lavoratore ha tre o più figli minorenni o in affido preadottivo e ha acquistato un'unità immobiliare residenziale in Italia nel periodo specificato. Anche qui, in caso di mancato rispetto delle condizioni, il beneficio deve essere restituito, ma senza sanzioni.
Regime dei neo-residenti
Va detto che nella normativa italiana sussiste anche il regime opzionale per i neo residenti (articolo 24-bis del Tuir) che prevede l’applicazione di un imposta sostitutiva forfettaria sui redditi prodotti all’estero di persone fisiche che si trasferiscono in Italia, a condizione che non siano state fiscalmente residenti nel nostro Paese per almeno 9 periodi di imposta nel corso dei dieci anni precedenti l’inizio del periodo di validità dell’opzione.
Alternatività dei due regimi
La normativa fiscale però ha stabilito che i regimi agevolativi rivolti alle persone fisiche che trasferiscono la residenza fiscale in Italia, sono esclusivi e fra loro non cumulabili in capo allo stesso soggetto, relativamente al medesimo periodo d'imposta. Tuttavia, è consentito alternare l'uso di questi regimi in anni fiscali differenti, purché vengano soddisfatti determinati criteri stabiliti dalla legge.
Questo è precisato nei dettagli dalla circolare n. 17/2017 dell'Agenzia delle Entrate:
- i due regimi fiscali vantaggiosi non possono coesistere nel medesimo anno fiscale;
- è possibile alternare i regimi nei vari anni fiscali, rispettando i requisiti specifici imposti.
Questo gli permetterebbe di aderire al regime speciale per lavoratori impatriati, come descritto nell'articolo 16 del decreto legislativo n. 147/2015, e di continuare a beneficiarne nei periodi fiscali futuri, a patto di soddisfare tutte le condizioni necessarie.
In sostanza, i contribuenti che sono rientrati in Italia prima del 2020 possono estendere l'applicazione del regime speciale per periodi fiscali aggiuntivi attivando l'opzione menzionata nel comma 2 bis dell'articolo 5 del decreto Crescita.
Questo è possibile anche se, nonostante avessero i requisiti nel 2019 per il regime speciale per gli impatriati, avevano scelto di adottare il regime previsto dall'articolo 24 bis del TUIR (neo-residenti) e quindi non ne avevano usufruito direttamente.
L'Agenzia delle Entrate spiega che, per poter estendere il regime di agevolazione fiscale oltre il primo quinquennio, è importante che il contribuente abbia applicato il regime speciale in alcuni anni del periodo iniziale e che avesse i requisiti per usufruire di tale agevolazione nel 2019. Non importa se il contribuente abbia realmente sfruttato il beneficio in quell'anno specifico.
Tabella compartiva dei regimi
Caratteristica |
Neo-residenti (Art. 24-bis TUIR) |
Lavoratori Impatriati (Art. 16 d.lgs. 147/2015) |
Tassazione |
Imposta sostitutiva sui redditi prodotti all'estero |
Tassazione agevolata sui redditi da lavoro |
Durata del Regime |
Fino a 15 anni |
5 anni, estendibili con proroga |
Benefici Specifici |
Tassazione forfettaria |
Riduzione del carico fiscale su redditi da lavoro |
Requisiti di Accesso |
Non residenti in Italia per almeno 9 dei 10 anni precedenti |
Residenza trasferita in Italia prima del 2020 |
Opzioni di Proroga |
Nessuna proroga disponibile |
Proroga disponibile sotto condizioni specifiche |
Condizioni di Proroga |
Non applicabile |
Pagamento del 10% o 5% dei redditi qualificabili se si verificano certe condizioni (es. acquisto di immobile, figli minorenni) |
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