Regime forfetario: rinuncia al regime contributivo agevolato prorogata a febbraio
Pubblicato il 05 gennaio 2019
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Il termine per comunicare all'Inps la rinuncia al regime contributivo agevolato previsto per i cosiddetti contribuenti “minimi” è stato prorogato al mese di febbraio.
Lo si apprende dal messaggio dell’Istituto previdenziale n. 15 del 3 gennaio 2019, dal titolo: "Gestione previdenziale degli artigiani e commerciale. Regime contributivo agevolato ai sensi della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come modificata dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208 degli esercenti attività".
Nel documento si “rende noto che, a fronte delle criticità rilevate in merito al termine entro il quale far pervenire la rinuncia al regime contributivo agevolato in oggetto, il predetto termine è fissato al 28 febbraio dell’anno per il quale si richiede il ripristino del regime ordinario”.
Si ricorda che l’uscita dal regime contributivo agevolato può verificarsi in tre casi:
-
venir meno dei requisiti;
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libera scelta del contribuente;
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comunicazione all'Inps da parte dell'Agenzia delle entrate che il lavoratore non ha mai aderito al regime fiscale agevolato o che non ha mai avuto i requisiti per aderire.
A prescindere dalla motivazione, il regime ordinario è ripristinato dal 1° gennaio dell'anno successivo alla presentazione della rinuncia.
Inizialmente, l'Inps aveva fissato il termine per la rinuncia al 31 dicembre dell'anno precedente a quello per il quale far valere la rinuncia. Ma, è stato osservato che spesso i contribuenti non sono in grado di stabilire, entro il 31 dicembre di ciascun anno, l’eventuale perdita dei requisiti intervenuta nel corso dell’anno medesimo, la quale comporta l’uscita dal regime fiscale a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo.
Pertanto, con il nuovo messaggio n. 15/2019, l’Inps sposta il termine al 28 febbraio dell'anno per il quale si richiede il ripristino del regime ordinario.
- eDotto.com – Edicola del 21 novembre 2018 - Forfettario nel 2018 per chi ha avviato l'attività nel 2014 – G. Lupoi
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