Regime forfetario 2023, soglia di accesso elevata: via libera dalla UE
Pubblicato il 23 marzo 2023
In questo articolo:
Condividi l'articolo:
Ok del Consiglio europeo alla deroga all’articolo 285 della Direttiva 2006/112/CE e, dunque, al conseguente innalzamento della soglia dei ricavi e compensi per il regime forfetario a 85.000 euro.
L’ufficialità è arrivata con la decisione del Consiglio dell'Ue n. 2023/664 del 21 marzo 2023, pubblicata nella GUUE del 22 marzo, con la quale l’Italia è stata autorizzata “ad esentare dall'Iva i soggetti passivi il cui volume d'affari annuo non supera 85.000 euro”.
Regime forfetario, soglia dei ricavi e compensi: evoluzione
La norma originaria è disciplinata della Legge di stabilità 2015 (Legge 23 dicembre 2014, n. 190), che istituisce per gli esercenti attività d'impresa e arti e professioni un regime forfetario di determinazione del reddito da assoggettare a un’unica imposta sostitutiva di quelle dovute con aliquota al 15 per cento (5% per le nuove attività).
Tale previsione normativa ha sempre necessitato di un coordinamento con la disciplina dell’Unione europea in materia di IVA, la quale riconosce agli Stati membri la possibilità di concedere un regime di franchigia IVA ai soggetti passivi con un volume d’affari contenuto.
Con decisione di esecuzione (UE) 2020/647 del Consiglio, dunque, l’Italia è stata autorizzata, fino al 31 dicembre 2024, ad applicare una misura speciale di deroga all’articolo 285 della Direttiva 2006/112/CE al fine di esentare dall’Imposta i soggetti passivi il cui volume d’affari annuo non supera 65 000 euro.
Successivamente è intervenuta la Legge di bilancio 2023 (Legge 29 dicembre 2022, n. 197), che ha incrementato la soglia di accesso e permanenza nel regime forfetario, elevandola da 65.000 a 85.000 euro, con decorrenza dall’anno 2023 (misura speciale).
Di conseguenza, l’Italia – nel mese di novembre 2022 – ha richiesto alla Commissione Ue una nuova autorizzazione, per applicare una misura di deroga all’articolo 285 della direttiva 2006/112/CE, per il periodo dal 1° gennaio 2023 fino al 31 dicembre 2024, al fine di esentare dall’IVA i soggetti passivi il cui volume d’affari annuo non supera 85 000 euro.
Come anticipato, l’autorizzazione al nostro Paese ad innalzare la soglia a 85.000 euro dei ricavi e compensi per l'esenzione IVA per il regime forfetario è giunta con decisione di esecuzione UE 2023/664 del 21 marzo, pubblicata sulla Gazzetta della UE n 83 del 22 marzo.
NOTA BENE: Tale decisione consente all’Italia di anticipare l’aumento della soglia di esenzione a 85.000 euro, la quale sarà comunque operativa a livello generalizzato dal 2025 per effetto dell’articolo 284 della direttiva 2006/112/Ce, come modificato dalla direttiva 2020/285/Ue.
Regime forfetario, innalzamento franchigia Iva a 85.000 euro
Nei considerando della decisione europea n. 664/2023 si legge che l’autorizzazione all’innalzamento della franchigia Iva a 85.000 euro concessa all’Italia è stata ritenuta opportuna visto:
- l’effetto trascurabile sull’importo complessivo del gettito dell’Italia riscosso allo stadio del consumo finale;
- l’incidenza positiva sulla semplificazione degli obblighi in materia di IVA, poiché ha ridotto gli oneri amministrativi e i costi di conformità per le piccole imprese e per le autorità fiscali e ha consentito all’Italia di destinare maggiori risorse alla lotta contro le frodi in materia di IVA concentrando le attività di controllo sui soggetti passivi di maggiore entità.
Inoltre, la misura speciale ha natura facoltativa per i soggetti passivi, essendo sempre possibile optare per il regime ordinario IVA.
ATTENZIONE: Al fine di garantire l’integrità del periodo d’imposta di un anno dell’Italia, che inizia il 1° gennaio, ed evitare di imporre oneri amministrativi eccessivi ai soggetti passivi e alle autorità fiscali, è opportuno concedere l’autorizzazione ad applicare la misura speciale a decorrere dal 1° gennaio 2023.
Prevedendo l’applicazione della misura speciale a decorrere da una data anteriore a quella dell’entrata in vigore, è rispettato il legittimo affidamento dei soggetti passivi ammissibili, in quanto la misura speciale non lede i loro diritti e obblighi.
NOTA BENE: È opportuno:
- che l’applicazione della misura speciale sia limitata nel tempo;
- che il limite temporale sia sufficiente per consentire alla Commissione di valutare l’efficacia e l’adeguatezza della soglia attuale.
Ricevi GRATIS la nostra newsletter
Ogni giorno sarai aggiornato con le notizie più importanti, documenti originali, anteprime e anticipazioni, informazioni sui contratti e scadenze.
Richiedila subitoCondividi l'articolo: