Giornalisti, cumulo della pensione con redditi da lavoro

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Giornalisti, cumulo della pensione con redditi da lavoro

Con il messaggio 22 novembre 2022, n. 4213, l’Istituto Previdenziale fornisce chiarimenti in merito al regime di cumulo dei trattamenti pensionistici dei giornalisti iscritti alla gestione INPGI/1 con i redditi da lavoro dipendente o autonomo e sui relativi obblighi dichiarativi.

Si rammenta che, in seguito al trasferimento all’INPS della funzione Previdenziale svolta dall’INPGI in regime sostitutivo delle corrispondenti forme di previdenza obbligatoria (INPGI/1), le istruzioni riguardanti le prestazioni pensionistiche e le relative modalità di calcolo sono state fornite con la circolare INPS del 28 luglio 2022, n. 92.

Con il messaggio in trattazione, l’Inps ha illustrato gli obblighi dichiarativi relativamente ai titolari di:

  • trattamenti di invalidità;
  • pensione anticipata;
  • pensione anticipata per i lavoratori c.d. “precoci”.

Trattamenti di invalidità

A partire dal 1° luglio 2022 le pensioni di invalidità sono cumulabili con i redditi da lavoro del beneficiario.

Con riferimento alle pensioni di invalidità di cui all’articolo 8 del Regolamento INPGI e sull'assegno ordinario di invalidità in favore del soggetto che presta attività lavorativa, trovano applicazione due diverse e concomitanti discipline di incumulabilità.

In primo luogo, si richiama la disciplina di cui all’articolo 1, comma 42, legge n. 335/1995, il quale dispone che, all’assegno di invalidità nei casi di cumulo con redditi di lavoro dipendente, autonomo o di impresa, si applicano le riduzioni di cui alla tabella G allegata alla citata legge. La percentuale di diminuzione sarà:

  • pari al 25% dell’importo dell’assegno per un reddito superiore a quattro volte il trattamento minimo annuo del FPLD, calcolato in misura pari a 13 volte l’importo in vigore al 1° gennaio;
  • pari al 50% dell’importo dell’assegno per un reddito superiore a 5 volte il trattamento minimo annuo del FPLD, calcolato in misura pari a 13 volte l’importo in vigore al 1° gennaio.

Sull’importo della prestazione risultante a seguito della riduzione effettuata si applicherà - per la sola quota eventualmente eccedente il trattamento minimo - il regime di incumulabilità con i redditi da lavoro di cui all’articolo 100 del decreto legislativo n. 503/1992 e dell’articolo 72 della legge n. 388/2000.

Le quote delle pensioni e degli assegni di invalidità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, delle forme di previdenza esclusive e sostitutive della medesima, delle gestioni previdenziali degli artigiani, degli esercenti attività commerciali, dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, eccedenti l'ammontare corrispondente al trattamento minimo, non sono cumulabili con i redditi da lavoro:

  • dipendente, nella misura del 50%, fino a concorrenza dei redditi stessi;
  • autonomo, nella misura del 30%, fino a concorrenza del 30% del reddito da lavoro autonomo.

Ai fini dell’applicazione dell’incumulabilità con i redditi da lavoro dipendente, il lavoratore dovrà dichiarare (per iscritto) al datore di lavoro la propria qualità di pensionato.

A sua volta, il datore ha l’obbligo di detrarre dalla retribuzione una somma (pari all'importo della quota di pensione non dovuta per incumulabilità), e di versarla all'Istituto.

Per quanto riguarda i redditi da lavoro autonomo, la dichiarazione a preventivo 2022 potrà essere resa tramite una domanda di ricostituzione reddituale.

Incumulabilità della pensione anticipata

La pensione anticipata non è cumulabile, a partire dal primo giorno di decorrenza e fino alla maturazione dei requisiti per la pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente o autonomo.

ATTENZIONE: L’incumulabilità non si applica per i redditi derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui.

In merito agli obblighi dichiarativi del pensionato, l’Istituto rimanda alle istruzioni fornite con il messaggio n. 54 del 9 gennaio 2020.

Incumulabilità della pensione ai lavoratori c.d. “precoci”

Il trattamento pensionistico dei lavoratori c.d. “precoci” è incumulabile con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, per un periodo di tempo corrispondente alla differenza tra l’anzianità contributiva di cui all’articolo 24, commi 10 e 12, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e l’anzianità contributiva al momento del pensionamento.

NOTA BENE: Per conseguire la pensione anticipata, il soggetto deve aver cessato l’attività lavorativa (lavoro dipendente, autonomo o parasubordinato).

Ai fini dell’applicazione della norma, l’interessato dovrà comunicare all’Istituto i redditi da lavoro, tramite apposita domanda di ricostituzione.

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