Adempimento collaborativo con modello

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Adempimento collaborativo con modello

L'Agenzia delle Entrate ottempera al progetto Ocse di cooperative compliance, che prevede raccomandazioni per ottimizzare e rinsaldare le relazioni tra fisco e contribuenti perché non siano più fondate su un confronto conflittuale.

Lo fa fornendo il modello per l'accesso al Regime di adempimento collaborativo, ex Dlgs 128/2015, che deve essere inoltrato via Pec alla direzione centrale Accertamento. Assieme o non oltre i 30 giorni dall'invio si deve presentare la relativa documentazione (attività svolta, strategia fiscale, sistema di controllo, mappa dei processi aziendali e dei rischi fiscali identificati).

Entro 120 giorni l’ufficio comunica al contribuente l’esito della verifica, con inserito nell’elenco pubblicato sul sito delle Entrate in caso di ammissione.

Con due provvedimenti, il secondo fornisce il frontespizio contenente l’informativa sul trattamento dei dati personali, l'Agenzia rende operativo il programma con il modello di adesione, dettando requisiti dimensionali e caratteristiche dei sistemi interni di gestione del rischio fiscale:

- provvedimento n. 54237 del 14 aprile 2016;

- provvedimento n. 54749 del 14 aprile 2016 (sana la dimenticanza del frontespizio).

Regime di adempimento collaborativo

La collaborazione dà, tra i molti vantaggi, la possibilità di vedersi ridurre le sanzioni alla metà e dell’esonero dall’obbligo di prestazione della garanzia per il pagamento dei rimborsi delle imposte dirette e indirette.

I requisiti per l’ammissibilità al regime individuati dal provvedimento:

  • una chiara strategia fiscale;

  • l’attribuzione di ruoli e responsabilità;

  • la previsione di procedure di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio;

  • il costante monitoraggio del sistema;

  • l’adattabilità rispetto al contesto interno ed esterno;

  • la predisposizione, con cadenza almeno annuale, di una relazione agli organi di gestione.

Si specifica che il sistema di controllo del rischio fiscale deve essere inserito nel contesto del sistema di governo aziendale e di controllo interno, tuttavia è garantita l’autonomia di scelta delle soluzioni organizzative più adeguate per perseguire i relativi obiettivi.

Possono accedere i soggetti, residenti e non:

  • che realizzano un volume di affari o di ricavi non inferiore a 10 miliardi di euro;

  • che realizzano un volume di affari o di ricavi non inferiore a un miliardo di euro e che abbiano presentato istanza di adesione al progetto pilota;

  • che, indipendentemente dal volume di affari o di ricavi conseguito, si adegueranno alla risposta all’interpello sui nuovi investimenti di cui al Dlgs 147/2015;

  • le società appartenenti al gruppo del soggetto che ha presentato domanda di ammissione e che svolgono funzioni di indirizzo nel sistema di controllo del rischio in materia tributaria.

Allegati Links Anche in
  • eDotto.com - Edicola del 16 febbraio 2016 - Fisco, interpello sugli investimenti - Moscioni

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