Regime del margine salvo se l’operatore è in buona fede
Pubblicato il 19 maggio 2017
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Le autorità fiscali di uno Stato membro non possono negare ad un soggetto passivo, che abbia ricevuto una fattura sulla quale vi sia menzione tanto del regime del margine quanto dell’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto (IVA), il diritto di applicare il regime del margine, anche se da una successiva verifica si evince che il soggetto passivo-rivenditore, fornitore dei beni d’occasione, non aveva effettivamente applicato detto regime alla cessione dei beni.
Questa è la risposta fornita dalla Corte Ue con la sentenza del 18 maggio 2017 relativamente alla causa C-624/15 dove si sono contrapposti il ministero delle finanze lituano ed una società che esercita stabilmente l’attività di vendita di autoveicoli d’occasione.
L’autorità fiscale lituana ha contestato alla società di aver applicato infondatamente il regime del margine ai 25 veicoli d’occasione dalla stessa acquistati presso una società danese, la quale, però, non aveva applicato il regime del margine ai veicoli venduti. Pertanto l’amministrazione fiscale lituana chiedeva la restituzione dell’Iva.
I giudici comunitari ricordano che il regime del margine costituisce un regime speciale Iva che consente ad un soggetto passivo-rivenditore di applicare l’imposta solo al margine da lui realizzato al momento della rivendita di beni d’occasione, oggetti d’arte, da collezione e/o d’antiquariato, se acquistati da determinati soggetti. La disciplina del margine deve essere valutata restrittivamente in quanto consiste in un regime agevolativo: la norma richiede che l’applicazione di detto regime sia subordinato alla condizione che i beni particolari siano ceduti al soggetto passivo da parte di un altro soggetto-rivenditore che aveva applicato il regime speciale alla cessione. Tale condizione nel caso prospettato non si è verificata.
Tuttavia, nella sentenza del 18 maggio 2017 i giudici della Corte europea affermano che:
- il diritto a negare l’applicazione del regime del margine può operare quando il soggetto passivo sapeva o avrebbe dovuto sapere di partecipare ad un’operazione diretta ad evadere l’IVA commessa dal fornitore o da un altro operatore intervenuto a monte o a valle nella catena di cessione;
- non può negarsi il diritto a beneficiare del regime speciale ad un soggetto passivo che abbia agito in buona fede e abbia adottato tutte le misure per assicurarsi che l’operazione effettuata non lo porti ad essere coinvolto in un illecito tributario.
Quindi l’amministrazione fiscale d’uno Stato non può esigere che il soggetto passivo che vuole applicare il regime del margine verifichi che il fornitore abbia realmente, a sua volta, beneficiato del regime del margine.
Spetta, infatti, alle autorità tributarie effettuare i controlli necessari presso gli operatori al fine di rilevare irregolarità e evasioni in materia di IVA.
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