Regime degli impatriati per più contratti con gruppo multinazionale
Pubblicato il 27 settembre 2018
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E‘ possibile accedere al regime agevolativo per gli impatriati anche se il rapporto di lavoro dipendente svolto all’estero viene effettuato, con diversi contratti, presso più società appartenenti allo stesso gruppo multinazionale.
Lo specifica la risoluzione n. 72 del 26 settembre 2018 dell’agenzia delle Entrate su istanza di un soggetto che dichiara di aver svolto il rapporto di lavoro all’estero in via continuativa per un minimo di ventiquattro mesi, come richiesto dalla normativa. Ma l’istante dubita di poter beneficiare del regime speciale per lavoratori impatriati, ai sensi dell’articolo 16, del Dlgs n. 147/2015, in quanto attualmente svolge il rapporto di lavoro presso una società negli Emirati Arabi Uniti e, poi, andrà a lavorare con altra società italiana, e le due distinte società sono appartenenti ad un gruppo multinazionale.
Il regime speciale per lavoratori impatriati è stato introdotto per incentivare il trasferimento in Italia di lavoratori con alte qualificazioni e specializzazioni e favorire lo sviluppo tecnologico, scientifico e culturale del nostro Paese. I richiedenti devono aver svolto continuativamente all’estero una attività lavorativa (dipendente, autonoma o di impresa) almeno negli ultimi 24 mesi e devono trasferire la residenza in Italia, impegnandosi a restarci per almeno due anni. Il regime agevolato consiste nella detassazione del 50% del reddito conseguito per cinque anni.
Regime agevoaltivo impatriati anche per più contratti con stesso gruppo multinazionale
Con riferimento a quanto prospettato dall’istante, la risoluzione sottolinea che, in virtù dell’autonomia dei rapporti contrattuali con il gruppo multinazionale, sia possibile per l’istante accedere al beneficio previsto per gli impatriati, non rilevando il fatto che l’attività lavorativa all’estero sia stata prestata con società appartenenti allo stesso gruppo.
- eDotto.com – Edicola del 7 luglio 2018 - Lavoratori impatriati: due anni all’estero per il regime fiscale di vantaggio – Moscioni
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