Regime degli impatriati. Nuovo ruolo non ostacola l'agevolazione
Pubblicato il 26 novembre 2019
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L’agenzia delle Entrate fornisce nuove risposte dedicate al regime agevolativo per gli impatriati.
Impatriati. Agevolazione per rientro con qualifica diversa
Nella risposta n. 492 del 25 novembre 2019, viene riconosciuto il beneficio fiscale al lavoratore che, dopo essere stato distaccato all’estero per 24 mesi, rientra in Italia assumendo un nuovo ruolo aziendale nella stessa società italiana e con la prospettiva di un trasferimento presso un'altra società del gruppo a decorrere dal 1° luglio 2019.
Si fa presente che l'articolo 16 del Dlgs n. 147/2015 ha introdotto il regime speciale per lavoratori impatriati, che è stato modificato nel corso del 2019; pertanto, per il trasferimento della residenza fiscale in Italia nel periodo d'imposta 2019 (entro il 2 luglio 2019), occorre far riferimento alla formulazione vigente fino al 30 aprile 2019.
Questa prevede lo sconto del 50% sui redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia, in presenza di determinate condizioni, per un quinquennio a decorrere dal periodo di imposta in cui il lavoratore trasferisce la residenza fiscale in Italia.
Il richiedente il regime agevolativo non deve essere stato residente in Italia per un periodo minimo precedente all'impatrio e deve impegnarsi a rimanervi per almeno due anni, a pena di decadenza dall'agevolazione.
Inoltre, si chiede che non via sia una situazione di continuità con la precedente posizione lavorativa in Italia.
Tale limite, però, non preclude la possibilità di valutare specifiche ipotesi nelle quali il rientro in Italia non è conseguenza della naturale scadenza del distacco ma è determinato da altri elementi, quale può essere l’assunzione, al rientro, di un ruolo aziendale differente rispetto a quello originario, in ragione delle maggiori competenze ed esperienze professionali maturate all'estero.
Quindi, nel caso studiato, pur coincidendo l'inizio del nuovo rapporto contrattuale in Italia con la scadenza naturale del distacco all'estero, il rientro del lavoratore con la qualifica di Quadro non si pone in continuità con la precedente posizione lavorativa di impiegato.
In presenza degli altri requisiti richiesti, è possibile beneficiare dell’agevolazione per gli impatriati a partire dal periodo d'imposta 2019 e per i successivi quattro periodi d'imposta.
Impatriati. Mancata iscrizione all’Aire
A mezzo delle risposte nn. 495 e 497 del 25 novembre 2019, si afferma che il regime fiscale agevolativo diretto agli impatriati può essere fruito dai soggetti che non risultano iscritti all'Aire (o che vi risultano iscritti per un periodo inferiore a quello richiesto dal comma 1 dell'articolo 16), se hanno la possibilità di comprovare il periodo di residenza all'estero sulla base delle Convenzioni contro le doppie imposizioni.
- edotto.com – Edicola del 29 giugno 2019 - Regime speciale per lavoratori impatriati. Chiarimenti Entrate – Moscioni
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