Redditometro, è necessario l’aggiornamento degli indici di capacità contributiva

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In conformità a quanto previsto dal decreto del ministro delle Finanze 10 settembre 1992 (articolo 5, comma 1), ogni due anni deve essere adeguata la tabella dei beni e dei servizi ritenuti indicativi di capacità contributiva, che entrano a far parte del redditometro, prendendo come base la rivalutazione dei beni al consumo ISTAT, rispetto al biennio precedente.

Alla luce di ciò, in tempi stretti, sarà possibile aggiornare la lista dei beni utilizzata dall’Amministrazione finanziaria per applicare lo strumento accertativo “sintetico” del redditometro, che consente di monitorare la congruità del tenore di vita dei contribuenti sulla base dei redditi dichiarati. L’elenco dei beni da prendere in considerazione per l’applicazione del redditometro dovrebbe essere allargata e contenere anche i cosiddetti “beni di lusso”, rispetto ai beni finora considerati (aeromobili, navi, autoveicoli, cavalli da corsa, assicurazioni, ecc) che non superano la decina e che non sembrano più idonei a rappresentare la reale capacità contributiva dei contribuenti. Cioè, per selezionare i contribuenti da sottoporre a monitoraggio fiscale verranno considerati anche i dati relativi ai centri benessere, ai viaggi, alle scuole private e alle case d’asta. Finora questi dati sono risultati piuttosto problematici, ma con l’aggiornamento delle regole sul redditometro - che potrebbe essere fatto già nei primi mesi del nuovo anno - essi potrebbero essere utilizzati con maggiore facilità per individuare i casi di scostamento tra i redditi dichiarati e la spesa manifestata dal contribuente. A seguito di questo restyling, non solo si amplierà il numero degli indici attualmente considerati, ma ne cambierà anche il peso. Il redditometro così riscritto avrà anche efficacia retroattiva per gli anni precedenti.

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