Reddito di ultima istanza per autonomi e professionisti disabili
Pubblicato il 31 maggio 2021
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Ogni emolumento di natura previdenziale corrisposto, ad integrazione del reddito, dalle Casse di previdenza dei liberi professionisti ai propri iscritti a titolo di invalidità va equiparato all'assegno ordinario di invalidità di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222 ed è quindi cumulabile sempre con il reddito di ultima istanza spettante al professionista in base all'articolo 44 del Cura Italia (decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27).
E' quanto prevede l'articolo 37 del decreto Sostegni bis (decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73) che fissa al 31 luglio 2021 il termine ultimo per l'invio delle domande di bonus.
Sostegni bis: ulteriore bonus per autonomi e professionisti
Il reddito di ultima istanza è stato previsto dall’articolo 44 del Cura Italia che ha istituito un apposito Fondo per garantire misure integrative del reddito anche ai lavoratori autonomi e ai professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria e che, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID 19, hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro.
I criteri di priorità e le modalità di attribuzione dell'indennità agli iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103 sono stati successivamente definiti con i decreti ministeriali del 28 marzo 2020 e del 29 maggio 2020.
Il quadro normativo è stato da ultimo completato ad opera dell'art. 13 del decreto Agosto (decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126).
L'indennità esentasse, di 600 euro per i mesi di marzo e aprile 2020 e di 1.000 euro per il mese di maggio 2020, è stata riconosciuta ai:
- lavoratori che hanno percepito, nell'anno di imposta 2018, un reddito complessivo (da intendersi come reddito professionale nel caso di liberi professionisti), al lordo dei canoni di locazione assoggettati a tassazione, non superiore a 35.000 euro la cui attività sia stata limitata dai provvedimenti restrittivi emanati in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da Covid-19;
- lavoratori che hanno percepito, nell'anno di imposta 2018, un reddito complessivo (da intendersi come reddito professionale nel caso di liberi professionisti), al lordo dei canoni di locazione assoggettati a tassazione, compreso tra 35.000 e 50.000 euro: 1. con una comprovata riduzione di almeno il 33% del reddito del primo trimestre 2020 rispetto al reddito del primo trimestre 2019; 2. in alternativa, con la chiusura della partita IVA nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 ed il 31 marzo 2020 (per le indennità di aprile e di maggio 2020 il termine è stato, rispettivamente, esteso al 30 aprile 2020 e al 31 maggio 2020).
Reddito di ultima istanza per autonomi e professionisti disabili
L’articolo 37 del Sostegni bis prevede che, oltre all’assegno ordinario di invalidità, sono esclusi dai limiti di reddito summenzionati tutti gli emolumenti corrisposti dagli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria ad integrazione del reddito, a titolo di invalidità, di natura previdenziale e che rispondano alle stesse finalità dell'assegno ordinario di invalidità.
Di conseguenza, chi ha percepito tali emolumenti e non ha avuto accesso all'indennità emergenziale al 26 maggio 2021 (data di entrata in vigore del Sostegni bis) può presentare domanda per la corresponsione della stessa entro il 31 luglio 2021.
La domanda è presentata con le medesime modalità previste dal decreto ministeriale 28 marzo 2020 e secondo gli schemi predisposto dai singoli enti previdenziali.
La domanda deve essere corredata dalla dichiarazione del lavoratore autonomo/professionista:
- di essere lavoratore autonomo/libero professionista, non titolare di pensione;
- di non essere già percettore delle indennità previste dal D.L. 18/2020 in favore di talune categorie di lavoratori, né del reddito di cittadinanza;
- di non aver presentato per il medesimo fine istanza ad altra forma di previdenza obbligatoria;
- di rientrare nei limiti di reddito richiesti;
- di aver chiuso la partita IVA o sospeso l'attività secondo quanto previsto dal decreto ministeriale.
L'indennità viene erogata dai rispettivi enti di previdenza nel limite di spesa complessivo di 8,5 milioni di euro per l'anno 2021.
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