Reddito di libertà: nuove domande accolte con le risorse regionali

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Reddito di libertà: nuove domande accolte con le risorse regionali

Nuove risorse in arrivo per finanziare il reddito di libertà. L'INPS, con il messaggio n. 1053 del 7 marzo 2022, apre alla richiesta di integrazione delle risorse statali ad opera di ciascuna Regione/Provincia autonoma, secondo quanto previsto dall’articolo 2, comma 2, del D.P.C.M. del 17 dicembre 2020.

Le donne vittime di violenza e in condizione di povertà che hanno fatto richiesta del reddito di libertà, richiesta non accolta dall'INPS per insufficienza della quota di stanziamento statale assegnato alla Regione/Provincia autonoma, potrebbero pertanto avere una nuova chance di ottenerlo.

Reddito di libertà: le risorse statali

Il reddito di libertà è stato finora erogato dall'INPS utilizzando le risorse statali del nuovo Fondo per il reddito di libertà per le donne vittime di violenza istituito dall'art. 105-bis del decreto Rilancio (decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77).

Le risorse stanziate sono pari a 3 milioni di euro per l'anno 2020, ripartite tra Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano dal D.P.C.M. del 17 dicembre 2020 sulla base della popolazione femminile residente nei comuni di ciascuna regione/provincia autonoma e appartenente alla fascia di età da 18 a 67 anni.

Le risorse attribuite a ciascuna Regione o Provincia autonoma sono indicate nella tabella 1 allegata al DPCM citato.

Reddito di libertà: istruzioni operative

L'INPS ha illustrato la disciplina del reddito di libertà con la circolare 8 novembre 2021, n. 166, soffermandosi sui requisiti di accesso, sulle modalità di compilazione e di presentazione della domanda, sul regime fiscale nonchè sulla compatibilità del reddito di libertà con altre misure di sostegno (Reddito di Cittadinanza, REM, NASpI, Cassa Integrazione Guadagni, ANF, ecc.).

Successivamente, con il messaggio 24 novembre 2021, n. 4132, l’INPS ha comunicato il rilascio della procedura di acquisizione delle domande da parte degli operatori comunali, disponibile all’interno del servizio online Prestazioni Sociali.

Reddito di libertà: in cosa consiste

Il reddito di libertà consiste in un contributo economico "emergenziale" in quanto destinato a contenere i gravi effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Il contributo è stabilito nella misura massima di 400 euro mensili pro capite ed è concesso in un’unica soluzione per massimo 12 mesi alle donne vittime di violenza, senza figli o con figli minori, seguite dai centri antiviolenza riconosciuti dalle regioni e dai servizi sociali nei percorsi di fuoriuscita dalla violenza.

L’obiettivo della misura è favorire, attraverso l’indipendenza economica, percorsi di autonomia e di emancipazione, sostenendo in particolare l’autonomia abitativa e il percorso scolastico e formativo dei figli/delle figlie minori.

Reddito di libertà: domanda all'INPS

La domanda per il reddito di libertà è presentata dalle donne interessate, direttamente o mediante un rappresentante legale o un delegato, per il tramite del Comune competente per residenza, utilizzando il modello allegato al messaggio 24 novembre 2021, n. 4132.

L'INPS, con la circolare 8 novembre 2021, n. 166, aveva già avuto modo di chiarire che le domande non ammesse per insufficienza di budget avrebbero potuto essere oggetto di accoglimento in un momento successivo, in caso di respingimento di domande già presentate e che, al 31 dicembre 2021, tutte le domande presentate e non accolte nel corso dell’anno per insufficienza di budget sarebbero state definitivamente scartate.

Reddito di libertà: incremento regionale delle risorse

Nella stessa circolare n. 166/2021, l'Istituto aveva anche ricordato la possibilità, ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del D.P.C.M. del 17 dicembre 2020, per ciascuna Regione/Provincia autonoma di incrementare con risorse proprie, da trasferire direttamente all’INPS, il budget statale assegnato.

Ora, con il messaggio n. 1053 del 7 marzo 2022, l'Istituto illustra le modalità di invio delle richieste di incremento delle risorse.

Più nel dettaglio, ciascuna regione o provincia autonoma è tenuta a presentare apposita istanza di incremento del budget all'INPS da trasmettere all’indirizzo PEC della Direzione centrale Inclusione sociale e invalidità civile (dc.inclusionesocialeeinvaliditacivile@postacert.inps.gov.it).

Il versamento della somma integrativa dovrà essere eseguito sul conto corrente di tesoreria centrale n. 20350, IBAN IT70L0100003245350200020350, intestato all'INPS, con campo causale: “Reddito di Libertà Dpcm 17 dicembre 2020 - Regione/Provincia autonoma ______”.

Reddito di libertà: gestione delle domande non accolte

L’INPS, dopo aver eseguito gli opportuni controlli sull'effettivo trasferimento delle risorse, erogherà il contributo alle donne vittime di violenza che hanno presentato domanda utilizzando le nuove risorse incrementate dalla Regione/Provincia autonoma.

Il reddito di libertà sarà versato a favore delle donne le cui domande non sono state accolte per insufficienza della quota di stanziamento statale e beneficiarie della Regione/Provincia autonoma che ha effettuato il versamento integrativo.

L'erogazione del contributo avverrà nel rispetto dei limiti di budget regionale e fino a esaurimento della provvista, salvo ulteriori successivi stanziamenti a cura della stessa Regione/Provincia autonoma e dell’accredito della provvista finanziaria anticipata.

Qualora siano disponibili anche risorse statali, l’INPS utilizzerà previamente dette risorse per i pagamenti.

L’INPS, nel messaggio n. 1053/2022, fa presente che non si assume alcuna responsabilità nei confronti delle donne beneficiarie del reddito di libertà per eventuali ritardi della Regione/Provincia autonoma nell’accredito della provvista occorrente per l’erogazione della misura.

L’Istituto presenterà alla Regione/Provincia autonoma una relazione sull’utilizzo delle risorse trasferite.

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