Reddito di Libertà, chiarimenti sulle domande non accolte
Pubblicato il 07 dicembre 2021
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Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 dicembre 2020 ha previsto l’istituzione del reddito di Libertà, uno specifico sussidio destinato alle donne vittime di violenza con o senza figli minori, finalizzato all’inserimento in percorsi di autonomia e di emancipazione, con particolare riguardo all’autonomia abitativa e al percorso scolastico e formativo dei figli.
In base alle istanze presentate, l’Istituto, dapprima verifica la titolarità dello strumento di pagamento e della capienza del budget delle singole Regioni o Province autonome ed in seguito eroga la prestazione ai soggetti interessati.
Nello specifico, al raggiungimento del limite non potranno essere accolte nuove istanze, salvo futuri ed eventuali incrementi.
Con il messaggio 7 dicembre 2021, n. 4352, l’INPS fornisce chiarimenti sul rigetto delle domande del suddetto beneficio per insufficienza del budget.
In particolare, l’Istituto previdenziale comunica che le istanze rigettate non saranno definitivamente scartate fino al 31 dicembre 2021, in quanto, in caso di ulteriori finanziamenti, potranno essere accolte e liquidate in base all’ordine cronologico di presentazione.
Il soggetto interessato verrà informato dell’eventuale accoglimento tramite i dati di contatto (e-mail o chiamata) forniti nella domanda di presentazione.
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