Reddito di Inclusione: domande e durata
Pubblicato il 04 dicembre 2017
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Con messaggio n. 4811 del 30 novembre 2017 l’INPS ha ricordato che dall’1 dicembre possono essere presentate le domande per il Reddito di Inclusione (ReI) che è una misura di contrasto alla povertà introdotta dal D.Lgs. n. 147/2017 ed ha fornito istruzioni in merito alle modalità di presentazione e trasmissione della domanda e alla verifica dei requisiti di accesso alla misura.
La domanda di ReI va presentata presso i punti di accesso individuati dai Comuni, che si coordinano a livello di ambito territoriale ma, in attesa della comunicazione dei suddetti punti, la domanda va presentata al comune singolo o associato in ambito territoriale.
La trasmissione delle domande all’Istituto, da parte dei Comuni potrà avvenire attraverso i seguenti tre canali:
- inserimento manuale da web, attraverso l’applicazione messa a disposizione sul sito internet dell’Istituto www.inps.it;
- upload da web, attraverso la medesima applicazione;
- cooperazione applicativa.
Istruttoria
Le amministrazioni coinvolte nel procedimento di concessione della misura sono sia i Comuni, singoli o associati in ambiti territoriali, sia l’Istituto.
Poiché il modulo di domanda ha natura di autocertificazione, da parte del richiedente la misura, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, del possesso dei requisiti di accesso al ReI, la verifica della fondatezza e veridicità della stessa è in capo, ognuno per quanto di competenza, all’Istituto ed ai Comuni.
Durata
Il ReI è concesso per un periodo massimo di 18 mesi ed una nuova domanda di ReI può essere presentata solo se sono trascorsi sei mesi dalla data di cessazione del godimento della prestazione (in questo caso la durata è di 12 mesi).
Dalla durata massima del ReI devono essere, comunque, sottratte le mensilità di Sostegno per l’Inclusione Attiva (SIA) eventualmente già erogate al nucleo familiare, anche laddove la domanda di ReI intervenga dopo il termine di erogazione del SIA (non è previsto un intervallo di tempo massimo per tale sottrazione).
Precisa, inoltre, l’INPS che, a seguito della periodicità bimestrale di erogazione del SIA, laddove la domanda di ReI venga presentata nel corso del primo dei due mesi del bimestre di pagamento del SIA, la stessa (ove accolta) avrà decorrenza dal mese successivo a quello di conclusione del bimestre SIA.
Infine – conclude il messaggio - è stato stabilito che per coloro che hanno esaurito la fruizione del SIA alla data del 1° dicembre 2017 (sesto bimestre di SIA terminato ad ottobre 2017), che presentino domanda di ReI a dicembre 2017 e siano in possesso dei requisiti per la concessione del ReI è prevista:
- l’erogazione di un bimestre aggiuntivo di SIA (13ma e 14ma mensilità);
- l’erogazione di 4 mesi di ReI (dal 15° al 18° mese).
L’intero periodo di fruizione del SIA deve essere, in ogni caso, dedotto dalla durata del ReI.
- eDotto.com – Edicola del 16 ottobre 2017 – Il Reddito di Inclusione è legge - Schiavone
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