Reddito di Cittadinanza: istanza anche sul sito INPS e ulteriori contributi all'affitto
Pubblicato il 21 aprile 2020
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La domanda per richiedere il Reddito di Cittadinanza (RdC), istituito dal cd. “Decretone” (D.L. n. 4/2019, convertito con modificazioni in L. n. 26/2019), può essere inoltrata anche sul sito INPS. Il nuovo canale di presentazione si è reso necessario al fine di limitare gli spostamenti delle persone e fronteggiare al meglio l’emergenza sanitaria da Coronavirus. Il servizio telematico, in particolare, è raggiungibile nella sezione “reddito di cittadinanza/pensione di cittadinanza”, previo possesso di PIN dispositivo, SPID, Carta Nazionale dei Servizi oppure Carta di Identità Elettronica.
A comunicarlo è l’INPS, con il messaggio n. 1681 del 20 aprile 2020, specificando che la nuova funzionalità vale anche per la Pensione di Cittadinanza.
Reddito di Cittadinanza, canali di presentazione della domanda
Come stabilito dall’art. 5 del menzionato decreto legge, le domande di Reddito e Pensione di Cittadinanza (Rdc/Pdc) sono presentate:
- tramite il gestore del servizio integrato di cui all'art. 81, co. 35, lett. b), del D.L. n. 112/2008, convertito con modificazioni in L. n. 133/2008 (Poste Italiane S.p.A);
- accedendo in via telematica, tramite SPID, al sito www.redditodicittadinanza.gov.it;
- presso i centri di assistenza fiscale (CAF) di cui all'art. 32 del D.Lgs. n. 241/1997;
- presso gli istituti di patronato di cui alla L. n. 152/2001.
Si ricorda, al riguardo, che il richiedente la prestazione – ai fini della validità della presentazione della domanda – dovrà essere in possesso di una attestazione ISEE valida o comunque dovrà avere presentato la Dichiarazione sostitutiva unica al momento della presentazione della domanda di Reddito di Cittadinanza.
Reddito di Cittadinanza, raddoppiano gli aiuti per l’affitto
Con la nota n. 3825/2020, il Ministero del Lavoro ha chiarito che i soggetti i quali già percepiscono la quota destinata a coprire (fino a 280 euro) il costo di locazione, possono chiedere e ottenere anche eventuali contributi all'affitto erogati da comuni e regioni.
Si rammenta che il RdC, oltre a integrare il reddito familiare, eroga anche una quota a sostenere il costo dell’affitto. Quindi, alle sole famiglie non proprietarie della casa di abitazione è previsto un canone annuo fino ad un massimo di 280 euro mensili. In alternativa, nel caso di famiglie con abitazione propria per la quale sia stato contratto mutuo per la costruzione o per l'acquisto, la seconda quota è pari alla rata del mutuo fino a un importo massimo di 150 euro mensili.
Per il Ministero del Lavoro le due misure a sostegno delle famiglie per il pagamento di canoni di locazione (contributi degli enti territoriali e quota RdC) sono compatibili. Il diritto all'abitazione, si legge nella nota ministeriale, rientra nel novero dei diritti sociali fondamentali che, come affermato dalla Corte Costituzionale, “rientra tra i requisiti essenziali caratterizzanti la socialità cui si conforma lo stato democratico voluto dalla Costituzione”.
- edotto.com – Edicola del 22 febbraio 2020 - Reddito di Cittadinanza, al via i Progetti Utili alla Collettività (PUC) – Bonaddio
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