Redditi sproporzionati degli ex non legittimano l’assegno divorzile

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Redditi sproporzionati degli ex non legittimano l’assegno divorzile

Esiste una forte sproporzione nelle situazioni reddituali e patrimoniali dei due ex coniugi? Non basta per il riconoscimento dell'assegno divorzile in favore del coniuge economicamente più debole.

Così una recente sentenza di Cassazione, con la quale è stata data continuità alla rivoluzionaria giurisprudenza enunciata dalla Suprema corte medesima con sentenza n. 11504/2017.

Secondo quest’ultima pronuncia, si rammenta, il diritto all’assegno di divorzio è condizionato dal suo previo riconoscimento in base ad una verifica giudiziale necessariamente articolata nelle due fasi concernenti, rispettivamente, l’an debeatur, informata al principio dell’autoresponsabilità economica di ciascuno dei coniugi quali persone singole ed il cui oggetto è costituito esclusivamente dall’accertamento volto al riconoscimento o meno del diritto all’assegno, e il quantum debeatur, ispirata al principio di solidarietà economica dell’ex coniuge obbligato alla prestazione nei confronti dell’altro “quale persona economicamente debole”, fase che investe solo la determinazione dell’importo dell’assegno stesso.

Il caso esaminato

Nella specie, la Corte di legittimità, con la ordinanza n. 20525 del 29 agosto 2017, ha accolto il ricorso avanzato dall’ex marito contro la statuizione con cui i giudici di merito avevano confermato l’attribuzione dell’assegno divorzile in favore della ex in ragione della sproporzione sussistente tra i redditi dei due.

L’uomo aveva lamentato che nella decisione impugnata non fosse stata adeguatamente valutata la circostanza dell’attribuzione alla ex moglie di una consistente somma prima della pronuncia relativa al divorzio e, soprattutto, che non fossero state considerate le condizioni economiche della donna, la quale poteva fare affidamento su uno stipendio mensile di professoressa, su una casa di abitazione di sua proprietà nonché su recenti investimenti immobiliari.

Circostanze, queste, che escludevano la sussistenza dei presupposti per l’attribuzione, in suo favore, dell’assegno divorzile.

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