Redditi 2023. Spese di istruzione, tutto ciò che serve sapere per la detrazione
Pubblicato il 23 giugno 2023
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L’Agenzia delle Entrate, il 19 giugno scorso, ha pubblicato le 2 circolari nn. 14/E e 15/E, che contengono una raccolta delle istruzioni sulle spese che danno diritto a deduzioni dal reddito, detrazioni d’imposta, crediti d’imposta e altri elementi rilevanti per la compilazione della dichiarazione dei Redditi PF e per l’apposizione del visto di conformità, al fine di consentire ai contribuenti di assolvere nel modo più corretto possibile all’adempimento in agenda in questo periodo dell’anno.
Nello specifico, la circolare n. 14/E/2023 costituisce una trattazione sistemica delle disposizioni sul visto di conformità, sui redditi e sulle ritenute certificati dai sostituti d’imposta e sugli oneri e spese per i quali spetta una detrazione dall’imposta lorda.
Per un approfondimento si rinvia al post: Dichiarazione redditi 2023, indicazioni ai Caf su deduzioni, detrazioni e visto di conformità.
Un capitolo importante del documento di prassi è riservato alla detrazione delle spese di istruzione, che rappresentano una voce di spesa rilevante per le famiglie italiane.
Nella trattazione, l’Agenzia delle Entrate fa un distinguo tra:
- spese per istruzione diverse da quelle universitarie (Rigo E8/E10, cod. 12);
- spese per istruzione universitaria (Rigo E8/E10, cod. 13).
Per entrambe queste tipologie di spesa, lo sconto fiscale riconosciuto è pari al 19%.
È importante, poi, ricordare che:
- per avere diritto alla detrazione Irpef del 19% il pagamento deve essere avvenuto tramite strumenti di pagamento tracciabili;
- la detrazione spetta per intero soltanto ai titolari di reddito complessivo fino a 120mila euro;
- al superamento di tale importo la detrazione decresce, in maniera proporzionale, fino ad azzerarsi al raggiungimento del reddito complessivo di 240mila euro.
Vediamo in dettaglio gli aspetti principali delle due categorie di spese che danno diritto alla detrazione d’imposta.
Spese per istruzione diverse da quelle universitarie
La circolare n. 14/E ricorda che si possono portare in detrazione in misura pari al 19% anche i costi sostenuti per la frequenza di istituti diversi da quelli universitari.
La detrazione spetta per la frequenza di scuole dell'infanzia (scuole materne), scuole primarie e scuole secondarie di primo grado (scuole elementari e medie); scuole secondarie di secondo grado (scuola superiore), sia statali sia paritarie private e degli enti locali
NOTA BENE: La detrazione spetta anche in caso di iscrizione ai corsi presso i Conservatori di Musica e gli Istituti musicali pareggiati, in quanto riconducibili alla formazione scolastica secondaria.
Le spese di istruzione diverse da quelle universitarie sostenute all’estero non sono invece agevolabili.
Spese ammissibili alla detrazione del 19%
Tra le spese ammesse alla detrazione rientrano, in quanto connesse alla frequenza scolastica, le tasse (a titolo di iscrizione e di frequenza) e i contributi obbligatori, come pure i contributi volontari e le erogazioni liberali deliberati dagli istituti scolastici o dai loro organi e sostenuti per la frequenza scolastica.
Si tratta, nello specifico, delle spese per la mensa scolastica e per i servizi scolastici integrativi, quali l'assistenza al pasto e il pre e post scuola, le spese per le gite scolastiche, per l'assicurazione della scuola nonché quelle per il servizio di trasporto scolastico.
Circa il limite di detraibilità, specifica l’Agenzia delle Entrate che la detrazione per le spese di frequenza scolastica è calcolata su un importo massimo di euro 800 per l’anno 2022 per alunno o studente, da ripartire tra gli aventi diritto.
La detrazione non è cumulabile con quella prevista per le erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici. Tale incumulabilità va riferita al singolo alunno.
Pertanto, ad esempio, il contribuente:
- con un solo figlio che fruisce della detrazione in esame non può fruire anche di quella prevista per le erogazioni liberali;
- con due figli, se per uno di essi non si avvale della detrazione per le spese di frequenza scolastica, può avvalersi della detrazione per le erogazioni liberali.
Al fine del riconoscimento dell’onere, il contribuente deve esibire e conservare le ricevute o quietanze di pagamento recanti gli importi sostenuti nel corso del 2022 per le spese di istruzione diverse da quelle universitarie, nonché per la mensa scolastica, i servizi scolastici integrativi e il servizio di trasporto scolastico. Nella causale del pagamento deve risultare l’indicazione del servizio mensa, del servizio scolastico integrativo o del servizio di trasporto scolastico, la scuola di frequenza e il nome e cognome dell’alunno.
Spese per istruzione universitaria
La detrazione spetta nella misura del 19 per cento delle spese sostenute per la frequenza di corsi di laurea presso università statali e non statali, di perfezionamento e/o di specializzazione universitaria, tenuti presso università o istituti universitari pubblici o privati, italiani o stranieri.
La detrazione spetta per le spese sostenute per:
- tasse di immatricolazione ed iscrizione (anche per gli studenti fuori corso);
- spese sostenute per la c.d. “ricognizione”;
- soprattasse per esami di profitto e laurea;
- partecipazione ai test di accesso ai corsi di laurea, eventualmente previsti dalla facoltà;
- frequenza dei Tirocini Formativi Attivi (TFA) per la formazione iniziale dei docenti istituiti presso le facoltà universitarie o le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica;
- frequenza di corsi di formazione universitari o accademici per il conseguimento dei CFU/CFA per l’accesso al ruolo di docente.
NOTA BENE: La detrazione spetta per le spese sostenute nel 2022, anche se riferite a più anni.
Viceversa, la detrazione non spetta per:
- i contributi pagati all’università pubblica relativamente al riconoscimento del titolo di studio (laurea) conseguito all’estero;
- le spese relative all’acquisto di libri scolastici, strumenti musicali, materiale di cancelleria, viaggi ferroviari e di vitto e alloggio necessarie per consentire la frequenza della scuola;
- le spese sostenute per la frequenza all’estero di una scuola professionale privata di danza;
- le somme versate ad un’associazione riconosciuta dal MUR per il supporto tecnico-logistico connesso all’acquisizione di crediti formativi necessari per l’accesso ad un concorso pubblico per docenti di scuola secondaria di primo e secondo grado.
Limite di detraibilità
I limiti di detraibilità variano a seconda della tipologia di università statale, non statale o estera.
La detrazione, nella misura del 19%, è calcolata sull’intera spesa sostenuta se l’università è statale.
Nel caso, invece, di iscrizione ad un’università non statale, l’importo ammesso alla detrazione non deve essere superiore a quello stabilito annualmente per ciascuna facoltà universitaria con decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca.
Per le spese per frequenza di corsi universitari all’estero, ai fini della detrazione, occorre fare riferimento all’importo massimo stabilito per la frequenza di corsi di istruzione appartenenti alla medesima area disciplinare nella zona geografica in cui lo studente ha il domicilio fiscale.
Infine, è specificato nella circolare n. 14/E/2023 che per le spese sostenute per la frequenza di corsi post laurea all’estero, ai fini della detrazione, occorre fare riferimento all’importo massimo stabilito per la frequenza di corsi di istruzione post laurea nella zona geografica in cui lo studente ha il domicilio fiscale.
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