Recupero crediti per tramite di solleciti preregistrati. Attenzione alla privacy

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Il garante della Privacy, nella Newsletter n. 381 del 28 novembre 2013, ha reso nota l'emissione di un provvedimento – il n. 445 del 10 ottobre 2013 – concernente la tutela della riservatezza nell'ambito delle attività di recupero crediti per tramite di solleciti preregistrati.

Con il detto provvedimento, l'Autorità ha accolto le doglianze di un cittadino, titolare di un contratto di finanziamento con una banca, che aveva ricevuto dall'istituto di credito telefonate preregistrate con solleciti di pagamento. Il cittadino aveva lamentato che il sistema utilizzato fosse lesivo della propria riservatezza e dignità in quanto, anche involontariamente, le comunicazioni potevano essere ascoltate da persone che non avevano alcun diritto a conoscere informazioni sul finanziamento.

Circostanza, questa ultima, confermata anche in sede istruttoria, ove era emerso che il sistema utilizzato dalla banca per il recupero crediti non garantiva l'accertamento dell'identità di colui che rispondeva alla chiamata.

Per questo motivo, il Garante ha affermato l'illiceità del trattamento dei dati personali nelle modalità effettuate e lo ha di conseguenza vietato.

Ed infatti – ha concluso l'Autority - “chiunque effettui un trattamento di dati personali nell'ambito di un'attività di recupero crediti deve "astenersi dal comunicare ingiustificatamente a soggetti terzi (familiari, coabitanti, colleghi di lavoro o vicini di casa) rispetto al debitore informazioni relative alla condizione di inadempimento nella quale versa l'interessato".
Links Anche in
  • ItaliaOggi, p. 25 – La privacy sul debitore – Ciccia

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