Recesso senza deduzione

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In una risposta della Dre dell’Emilia-Romagna, protocollo 11489 del 6 marzo 2006, ad un interpello in merito al recesso da una società di capitali, viene affermato che non può essere dedotta dal reddito della società di capitali la somma pagata al socio receduto in eccesso rispetto alla quota di patrimonio netto posseduta, indipendentemente dal fatto che tale importo costituisca reddito di capitale per il socio stesso. La precisazione deriva dalla considerazione che il recesso è equiparato ad una operazione che produce effetti direttamente ed esclusivamente nella sfera patrimoniale della società e nei rapporti tra soci.

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