Recesso a doppia indennità
Pubblicato il 25 settembre 2006
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La Cassazione, con le sentenze n. 13380 dell’8 giugno 2006 e n. 13732 del 14 giugno contrasto con il pregresso, ha stabilito che un lavoratore dipendente presso un datore di lavoro con meno di quindici dipendenti, in caso di licenziamento in tronco invalido ha diritto sia all’indennità sostitutiva del preavviso che all’indennità risarcitoria (legge 604/66 modificata dalla legge 108/90). Dunque, non sussiste incompatibilità ontologica né sovrapponibilità tra i due indennizzi nel caso di lavoratori occupati in aziende fino a 15 addetti.
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