Recepiti i rilievi della Consulta, il Lavoro ribadisce la necessità della motivazione delle sanzioni irrogate

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Il ministero del Lavoro, con la nota protocollo n. 18802 del’8 novembre 2010, fornisce le indicazioni operative, in riferimento alla sentenza n. 310 del 2 novembre 2010 della Corte Costituzionale che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Testo unico sulla sicuerezza), nella parte in cui, stabilisce che ai provvedimenti di sospensione dell’attività imprenditoriale non si applicano le disposizioni di cui alla legge n. 241/1990 consentendo così all’organo o ufficio procedente di non indicare “i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell’amministrazione, in relazione alle risultanze dell’istruttoria”.

La Consulta con la sua pronuncia è stata chiara nell’affermare che tutte le sanzioni irrogate dal Ministero del Lavoro alle imprese, con lo scopo di contrastare il lavoro sommerso e tutelare la salute dei lavoratori, vanno motivate dalle direzioni provinciali se dispongono la sospensione dell’attività d’impresa.

La Direzione generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la nota in oggetto, ribadisce l’importanza della motivazione che gli ispettori del lavoro sono tenuti a dare nel momento in cui emettono un provvedimento di sospensione dell’attività dell’impresa, al fine di consentire al destinatario del provvedimento un controllo di correttezza, coerenza e logicità dello stesso.
 
Secondo il Ministero, quindi, è necessario che al modello di sospensione per lavoro irregolare, che è attualmente in vigore, il personale ispettivo inserisca i nominativi dei destinatari della sospensione direttamente nel provvedimento di sospensione, senza rinviare al verbale di primo accesso ispettivo. Inoltre, deve essere aggiunto il capoverso che fornisce la giusta motivazione e che recita così: “Poiché il lavoratori sopra identificati sono stati trovati intenti al lavoro dai sottoscritti verbalizzanti in totale assenza di qualsiasi documento che ne attesti con certezza la regolare occupazione; risultano gli stessi impegnati nelle attività lavorative indicate nella tabella di cui sopra, sussistono le ragioni di fatto e di diritto che comportano l'adozione del presente provvedimento di sospensione”.
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