Reato di scambio elettorale politico-mafioso perfezionato al momento della formulazione delle promesse

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Secondo la Corte di cassazione – sentenza n. 32820 del 21 agosto 2012 – il perfezionamento del reato di scambio elettorale politico–mafioso si ha al momento in cui vengono formulate le reciproche promesse, “indipendentemente dalla loro realizzazione”; è infatti da considerare rilevante – si legge nel testo della decisione - per quanto riguarda la condotta dell'uomo politico, “la sua disponibilità di venire a patti con la consorteria mafiosa, in vista del futuro e concreto adempimento dell'impegno assunto in cambio dell'appoggio elettorale".
Allegati Anche in
  • Il Sole 24 Ore - Norme e Tributi, p. 17 - La promessa tra politico e mafiosi basta all'accusa di voto di scambio – Galimberti

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