Reato di omesso versamento delle ritenute alla scadenza della presentazione della dichiarazione

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La Corte di Cassazione, sezione penale, con sentenza n. 25875 del 7 luglio 2010, ha stabilito un importante principio di diritto in materia di omesso versamento delle ritenute d’acconto operate sugli stipendi dei dipendenti.

Nel caso di specie, il rappresentante legale di una Srl aveva omesso di versare, entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale del sostituto d'imposta, le ritenute operate sugli stipendi dei dipendenti, relativi all’anno 2004. Ai sensi dell’articolo 10-bis del Dlgs 74/2000, il rappresentante è incorso nella violazione che prevede la reclusione da sei mesi a due anni per chiunque non versa le ritenute risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti, per un ammontare superiore a cinquantamila euro per ciascun periodo d'imposta.

Riconosciuta la colpevolezza dell’imputato, sia in primo che in secondo grado, lo stesso ricorre in Cassazione con la motivazione che la condotta omissiva da lui tenuta si è verificata anteriormente all’entrata in vigore della norma sulla base della quale era stato incriminato. Pertanto, le sanzioni penali e tributarie imputategli si devono considerare inapplicabili, perché entrate in vigore in un momento successivo al fatto.

La Corte di Cassazione respinge il ricorso affermando che in caso di omesso versamento delle ritenute d’acconto, l’evento dannoso penalmente perseguibile si perfeziona al momento della presentazione della dichiarazione annuale del sostituto d’imposta. Quindi non rileva, ai fini penali, l’omissione commessa durante il periodo di imposta, bensì il mancato versamento all’atto della dichiarazione annuale. Il mancato rispetto dei termini previsti dalla normativa tributaria fa scattare solo le sanzioni fiscali.

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