Reato di indebita percezione di erogazioni statali per indebito conguaglio con l’INPS

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Per la Corte di Cassazione, Seconda Sez. Penale, sentenza n. 48663 del 24 novembre 2014, qualora un datore di lavoro conguagli con i contributi previdenziali ed assistenziali dovuti all’INPS le prestazioni in realtà non anticipate ai lavoratori, sussiste il reato di indebita percezione di erogazione statale di cui all’art. 316-ter c.p. e non già il reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.). 

Invero, con la sentenza in commento la Suprema Corte supera: 

- la giurisprudenza tradizionale per la quale integra il delitto di truffa la condotta del datore di lavoro che, per mezzo dell’artificio costituito dalla fittizia esposizione di somme corrisposte al lavoratore, induce in errore l'Istituto previdenziale sul diritto al conguaglio di dette somme, mai corrisposte, realizzando così un ingiusto profitto e non già una semplice evasione contributiva (Cass., Sez. 2, n. 42937 del 03/10/2012 Rv. 253646; Sez. 2, n. 11184 del 27/02/2007 Rv. 236131); 

- il più recente orientamento in forza del quale, in caso di mancata corresponsione ad un dipendente, da parte del datore di lavoro, di indennità di malattia e assegni familiari portati comunque a conguaglio nei confronti dell'INPS, si ravvisa la configurabilità del reato di appropriazione indebita (Sez. 2, n. 18762 del 15/01/2013 Rv. 255194); 

per arrivare a stabilire che la condotta in questione va inquadrata nella fattispecie criminosa di cui all'art. 316-ter c.p. 

Chiariscono, infatti, gli Ermellini che ciò che è richiesto dalla fattispecie criminosa di cui all'art. 316-ter c.p., è l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere (ovvero l'omissione di informazioni dovute) da cui derivi il conseguimento indebito di erogazioni da parte dello Stato o di altri enti pubblici o delle Comunità europee, da cui derivi cioè il conseguimento di erogazioni cui non si ha diritto. 

Tali erogazioni, poi, possono consistere indifferentemente nell'ottenimento di una somma di danaro o nell'esenzione dal pagamento di una somma altrimenti dovuta. 

In conclusione, deve affermarsi il seguente principio di diritto: «Integra il delitto di "indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato" di cui all'art. 316-ter c.p. la condotta del datore di lavoro che, mediante la fittizia esposizione di somme corrisposte al lavoratore a titolo di indennità per malattia o maternità o assegni familiari, ottiene dall'INPS il conguaglio di tali somme, in realtà non corrisposte, con quelle da lui dovute all'Istituto previdenziale a titolo di contributi previdenziali e assistenziali, così percependo indebitamente dallo stesso Istituto le corrispondenti erogazioni».
Anche in
  • ItaliaOggi, p. 28 - Indebita percezione di aiuti, reato esteso - Alberici
  • Il Sole 24 Ore - Norme e Tributi, p. 50 - Si allarga l’indebita percezione - G. Ne.

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