Reato di femminicidio nel Codice penale: sì del Governo

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Reato di femminicidio nel Codice penale: sì del Governo

Il Consiglio dei ministri, nella seduta del 7 marzo 2025, ha approvato un disegno di legge che introduce il delitto di femminicidio e altri interventi normativi per il contrasto alla violenza nei confronti delle donne e per la tutela delle vittime.

Nuovo reato di femminicidio introdotto nel codice penale  

La principale innovazione introdotta dal disegno di legge consiste nell’istituzione di una nuova fattispecie penale, definita come “femminicidio”, punita con la pena dell’ergastolo.

La scelta legislativa è motivata dall'estrema urgenza criminologica del fenomeno e dalla necessità di dare una risposta adeguata alla gravità delle condotte.

In particolare, il reato di femminicidio si configura quando una persona causa la morte di una donna per motivi di discriminazione o odio verso di essa in quanto donna, per reprimere l’esercizio dei suoi diritti o delle sue libertà oppure per soffocare l’espressione della sua personalità.

In linea con questa impostazione, le stesse circostanze che qualificano il reato di femminicidio sono state inserite come aggravanti per altri reati previsti dal cosiddetto “codice rosso”, con un aumento delle pene che può variare da un terzo fino a due terzi, a seconda della gravità del delitto.

Misure di tutela per le vittime e obblighi procedurali  

Il disegno di legge, a seguire, introduce diverse misure procedurali a tutela delle vittime di reati di violenza di genere.

Una delle principali novità riguarda l’audizione obbligatoria della vittima da parte del pubblico ministero, che non potrà delegare tale compito alla polizia giudiziaria nei casi previsti dal Codice rosso.

Inoltre, sono stati introdotti specifici obblighi informativi nei confronti dei familiari della vittima di femminicidio, affinché possano essere tempestivamente aggiornati sugli sviluppi processuali.

E' stata introdotta, a seguire, la possibilità per la vittima di esprimere un parere, seppur non vincolante, in caso di patteggiamento per reati collegati al codice rosso.

In questi casi, il giudice dovrà comunque motivare adeguatamente la propria decisione, tenendo conto delle osservazioni della vittima.

Nei procedimenti in cui emergano particolari esigenze cautelari, il testo prevede l’applicazione della custodia cautelare in carcere o degli arresti domiciliari per l’imputato, in modo da garantire una maggiore protezione alle vittime.

Limitazioni ai benefici penitenziari e diritti delle vittime  

Il provvedimento interviene, altresì, sui benefici penitenziari per gli autori di reati legati al Codice rosso, introducendo restrizioni significative per l’accesso a misure premiali.

Le vittime dei reati, invece, avranno il diritto di essere informate anche dell’uscita dal carcere del condannato, in caso di concessione di benefici penitenziari.

In questo modo, si intende rafforzare la sicurezza percepita dalle vittime e consentire loro di adottare eventuali misure precauzionali.

Inoltre, viene stabilito un obbligo di formazione specifica per i magistrati, con l’obiettivo di garantire una gestione più consapevole e competente dei casi di violenza di genere.

Risarcimento alle vittime, coordinamento normativo  

Per quanto riguarda il risarcimento dei danni, il disegno di legge prevede l’estensione alla fase dell’esecuzione della condanna delle misure favorevoli già applicate alle vittime di omicidio previsto dal codice rosso e di femminicidio. Il fine è quello di permettere alle vittime di ottenere un risarcimento più rapido ed efficace.

Infine, è stata introdotta una disposizione di coordinamento che estende al nuovo articolo 577-bis i richiami all’articolo 575 del codice penale, garantendo così una maggiore coerenza normativa.

L’intervento rientra nel quadro degli obblighi internazionali assunti dall’Italia con la ratifica della Convenzione di Istanbul e risponde alle direttive europee in materia di violenza contro le donne e tutela delle vittime, in particolare alla direttiva (UE) 1385/2024.

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