Reati tributari, sì al sequestro dei fondi pensione
Pubblicato il 11 maggio 2020
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Le somme confluite nel fondo pensione dell’imprenditore coinvolto in una frode fiscale possono essere sottoposte a sequestro preventivo finalizzato alla successiva confisca.
Fondi pensione non ricompresi tra i crediti impignorabili
Nell’elencazione dei crediti impignorabili di cui all’art. 545 c.p.c., infatti, non sono ricompresi i crediti derivanti da fondi pensioni ad accumulo.
Anche se si tratta di strumenti finanziari aventi una finalità riconducibile al genus previdenziale, rispetto ad essi si deve rilevare che:
- le somme necessarie per la relativa alimentazione non sono immediatamente ricollegabili alla nozione di corrispettivo di rapporto lavorativo oggetto di accantonamento (anche perché possono essere legittimamente versate dal soggetto interessato al conseguimento di una indennità una volta raggiunta l’età pensionabile, sebbene le provviste non derivino dallo svolgimento di un’attività lavorativa, tanto meno subordinata);
- la relativa qualificazione come “strumenti di previdenza complementare” induce ad escludere che essi vadano ad integrare quel nucleo essenziale di prestazioni che è soggetto a espressa garanzia di intangibilità sia sotto il profilo civilistico che quello penale.
Fondi pensione assimilabili alle assicurazioni sulla vita
Tali strumenti, in realtà, costituiscono una categoria assimilabile alle assicurazioni sulla vita, e ciò in considerazione sia della primigenia fase di accumulo della provvista monetaria sia della successiva fase di erogazione della periodica prestazione pecuniaria.
Le somme di denaro in essi confluite, pertanto, sono soggette alla ordinaria disciplina penalistica in materia di sequestro preventivo dei crediti finalizzato alla successiva confisca.
Così la Corte di cassazione, Terza sezione penale, con sentenza n. 13660 del 6 maggio 2020.
Gli Ermellini, nella vicenda in esame, hanno confermato una decisione di merito con cui, nell’ambito di un’indagine per reati tributari, era stata disposta la misura cautelare del sequestro preventivo sulla somma giacente presso il fondo pensione dell’imprenditore indagato, per un importo pari all’imposta ritenuta evasa.
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