Reati tributari Non punibilità se il danno è lieve

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Reati tributari Non punibilità se il danno è lieve

La sentenza n. 51597 della Corte di Cassazione si occupa del reato di evasione contributiva, assolvendo l'imprenditore per particolare tenuità del fatto, dal momento che la somma da lui non versata a titolo di ritenute supera di poco la soglia di punibilità (per legge fissata a 150 mila euro).

Nello specifico, la Suprema Corte accoglie il ricorso del contribuente contro la decisione del Tribunale della libertà, che aveva respinto la richiesta di annullamento del sequestro preventivo di somme frutto del reato di omesso versamento di ritenute certificate.

Dal canto suo, l'imprenditore si difendeva sostenendo il lieve danno all’Erario dal momento che il tetto di rilevanza penale, fissato dal legislatore, era stato sforato solo per poche centinaia di euro.

Nelle motivazioni della difesa, anche il richiamo ad una sentenza delle Sezioni Unite della stessa Corte di Cassazione (la n. 13681/2016), che aveva affermato la possibilità di applicare l’articolo 131-bis del Codice penale anche alle fattispecie che prevedono soglie di punibilità, estendendo così il principio alla quasi totalità dei reati tributari.

Assolto l'imprenditore se l'evasione supera di poco la soglia di rilevanza penale

La sentenza n. 51597 del 13 novembre specifica, dunque, che la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto vale anche per i reati tributari, per i quali è prevista una soglia di punibilità collegata ad un certo valore.

La Suprema Corte richiama la sentenza 13218/2016 che, in materia di omesso versamento Iva, aveva affermato che la tenuità del fatto come causa di non punibilità è applicabile solo per omissioni di ammontare vicinissimo alla soglia di punibilità, dal momento che “il grado di offensività che dà luogo a reato è già stato valutato dal legislatore nel determinare la soglia di rilevanza penale”.

Sulla base di questo presupposto, i Giudici di legittimità accolgono il ricorso e rinviano al Tribunale affinchè si esprima nuovamente sull’articolo 131-bis C.p..

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