Reati tributari: confisca anche sulla prima casa
Pubblicato il 12 novembre 2019
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E’ stato confermato, dalla Corte di cassazione, il sequestro preventivo di un immobile “prima casa” disposto nell’ambito di un procedimento penale per reati tributari.
La misura cautelare era stata irrogata a carico di una coppia, indagata per i reati di dichiarazione fraudolenta mediante fatture inesistenti e sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte.
I due avevano impugnato la decisione del Tribunale del riesame, confermativa del sequestro, davanti ai giudici di legittimità, lamentando un’erronea applicazione della legge penale.
Tra gli altri motivi di doglianza, avevano sostenuto che il giudice di merito avesse erroneamente escluso l’operatività, nel caso in esame, della previsione di cui all’articolo 76 del D.P.R. n. 602/1973, che esclude l’espropriazione dell'unico immobile di proprietà del debitore.
Questo, nonostante quanto già enunciato dalla giurisprudenza di legittimità ed ossia che, qualora l’oggetto della simulata alienazione ritenuta integrante il reato di cui all’articolo 11 del D. Lgs. n. 74/2000 (sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte), risulti essere un bene immobile avente le caratteristiche di cui al predetto articolo 76, non potrebbe ravvisarsi la fattispecie in oggetto, trattandosi in tal caso di bene non sottoponibile ad azione esecutiva.
Parimenti, gli istanti avevano lamentato che il Tribunale avesse incidentalmente ed erroneamente sostenuto che il sequestro sull’immobile di specie era stato operato non solo in funzione della confisca diretta disposta in relazione al reato di sottrazione fraudolenta, ma anche di quella per equivalente considerata in relazione del diverso reato di dichiarazione fraudolenta. Tuttavia, secondo i ricorrenti, il bene in parola, acquistato prima dei fatti contestati, non avrebbe potuto costituire il prezzo o il profitto del reato e, quindi, non sarebbe stato confiscabile.
Impignorabilità della prima casa vale per l‘agente della riscossione
Con sentenza n. 45707 dell’11 novembre 2019, la Terza sezione penale della Cassazione ha disatteso tali rilievi, ritenendo l’impugnazione dei ricorrenti inammissibile.
In particolare, gli Ermellini hanno osservato come la confisca operata nei confronti dell’immobile dei deducenti fosse giuridicamente corretta, non trovando alcun ostacolo nella previsione di cui all’articolo 76 citato.
Come già considerato dalla stessa Suprema corte in tema di rilevanza del principio dell’impignorabilità dell’immobile costituente prima casa del contribuente, infatti, le limitazioni imposte con il D. L. n. 69/2013 riguardano, comunque, il solo agente della riscossione e sono limitate a specifiche ipotesi e condizioni.
Le stesse non svolgono alcun effetto sulla misura cautelare reale imposta nel processo penale che ha, evidentemente, finalità del tutto diverse.
Rispetto, poi, all’operatività delle limitazioni medesime, riconosciuta dalla Corte di legittimità rispetto al reato ex art. 11 citato e richiamata anche dai ricorrenti, essa si spiegherebbe per la peculiare struttura di tale reato, laddove la fattispecie di pericolo presuppone l’idoneità dell’atto simulato o fraudolento a ostacolare la procedura esecutiva: la disposizione di cui all’articolo 76 richiamata, quindi, assumerebbe rilievo solo sotto l’aspetto strutturale di questo specifico reato.
Detta norma, tuttavia, non può acquisire una portata generale anche rispetto a fattispecie come quella di cui all’art. 2 del D.Lgs. n. 74/2000, che si connotano differentemente nei loro elementi costitutivi.
Diversamente, poi, da quanto sostenuto dai ricorrenti in ordine all’asserita non confiscabilità dell’immobile acquistato prima dei fatti contestati, la Corte di cassazione ha puntualizzato come il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente del profitto corrispondente all’imposta evasa possa essere applicato anche ai beni acquistati dall’indagato in epoca antecedente all’entrata in vigore dell’articolo 1, comma 143, della Legge n. 244/2007 che ha esteso tale misura ai reati tributari: il principio di irretroattività – si legge nella decisione – attiene solo al momento di commissione della condotta e non anche al tempo di acquisizione dei beni oggetto del provvedimento.
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