Ravvedimento operoso per l’omessa denuncia delle imprese di assicurazioni estere in Italia
Pubblicato il 07 agosto 2010
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Al fine di rilasciare chiarimenti in merito agli adempimenti relativi al tributo regolato dalla legge n. 1216/61, riguardanti le imprese di assicurazione estere operanti in Italia in regime di libera prestazione di servizi, l’agenzia delle Entrate, in data 6 agosto 2010, ha emanato la risoluzione n. 80/E.
Riguardo alle modalità di denuncia mensile e annuale e di versamento dell’imposta dovuta sui premi e accessori incassati in ciascun mese dalle imprese assicuratrici estere, la risoluzione illustra le indicazioni che devono essere riportate in ogni singolo spazio della denuncia e come le stesse informazioni dovranno essere riportate nel modello di pagamento F23.
Si precisa, inoltre, che la società assicuratrice estera non è tenuta alla presentazione della denuncia se nel periodo di riferimento non ha incassato alcun premio oppure ha incassato solo premi soggetti ad imposta.
In caso di versamenti tardivi o insufficienti è possibile ricorrere al ravvedimento operoso di cui all’articolo 13 del Dlgs 472/97. La possibilità del ravvedimento è riconosciuta anche nel caso di denuncia omessa, tardiva o infedele. Per il corretto utilizzo dell’istituto del ravvedimento è necessario che la denuncia venga presentata in maniera corretta, che sia pagata l’imposta giusta con i relativi interessi e che sia versata la sanzione in misura ridotta.
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