Ravvedimento operoso parziale, le modifiche si applicano al passato

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Ravvedimento operoso parziale, le modifiche si applicano al passato

Sanzioni amministrative per violazioni di norme tributarie: il ravvedimento operoso è ammissibile anche in caso di versamento frazionato dell'imposta dovuta.

Esso può infatti perfezionarsi in relazione anche ad una sola parte dell'imposta dovuta o con riguardo a versamenti tardivi effettuati con scadenze differenti, a patto che siano stati corrisposti interessi e sanzioni commisurati alla parte o alle singole frazioni del debito d'imposta tardivamente versato.

Ciò per effetto dell'art. 13-bis del D.lgs. n. 472/1997 sul ravvedimento parziale, introdotto dall'art. 4-decies del D.L. n. 34/2019 (cd. Decreto crescita), convertito dalla Legge n. 58/2019, norma di interpretazione autentica dell'art. 13 del D.lgs. richiamato.

Cassazione: norma autentica con applicazione retroattiva

E’ il principio di diritto sancito nel testo dell’ordinanza della Corte di cassazione n. 26523 del 30 settembre 2021, in tema di ravvedimento operoso.

Nella decisione, gli Ermellini hanno ritenuto che il nuovo art. 13-bis, recando una norma interpretativa e, dunque, dotata di efficacia retroattiva, fosse suscettibile di diretta applicazione, d'ufficio, in sede di legittimità, anche nella specifica controversia esaminata.

Quanto detto risultando, detta norma, successiva alla proposizione del ricorso per cassazione nonché pertinente alle questioni trattate nell’atto di impugnazione, relative all'applicazione del ravvedimento operoso in presenza di versamenti non integrali.

Il Palazzaccio, sul punto, ha ribadito il principio secondo cui lo ius superveniens che introduce una nuova disciplina nel rapporto controverso può trovare applicazione a una duplice condizione, occorrendo, ossia:

  • da una parte, che la sopravvenienza sia posteriore alla proposizione del ricorso per cassazione;
  • dall'altro, che la normativa sopravvenuta abbia attinenza con le questioni "agitate nel ricorso".

Sulla base di queste considerazioni, in definitiva, è stato accolto il motivo di ricorso con cui l’Agenzia delle Entrate aveva dedotto l'erronea interpretazione dell'art. 13 del D.lgs. n. 472/1997, resa nella decisione impugnata, laddove era stato ritenuto che la norma, nella formulazione vigente ratione temporis, non prevedesse per il perfezionamento del ravvedimento operoso l'integrale pagamento degli interessi moratori nell'esatta misura.

La decisione impugnata, ciò posto, è stata cassata con rinvio alla competente Commissione tributaria regionale, in diversa composizione, per il riesame, dovendosi verificare la sussistenza o meno, in fatto, dei presupposti per l'applicazione del ravvedimento parziale come introdotto dalla norma sopravvenuta richiamata.

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