Rateizzazione del debito fiscale, non sempre possibile per Equitalia
Pubblicato il 12 gennaio 2018
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Niente dilazione se l’impositore non ha attribuito al concessionario la facoltà di rateizzare
Il concessionario della riscossione non può procedere alla dilazione delle somme in riscossione se l’ente impositore non ha attribuito ad Equitalia, oggi Agenzia Entrate e riscossione, la facoltà di rateizzare il pagamento delle somme iscritte a ruolo, mantenendola per sé.
E’ sulla scorta di questo motivo che la Corte di cassazione ha accolto il ricorso presentato da Equitalia contro una decisione della CTR del Lazio con cui era stato annullato il provvedimento di diniego di rateizzazione di un’istanza di dilazione avanzata dal contribuente, con riferimento alle somme dovute sulla base di sei cartelle di pagamento relative a tributi comunali e a sanzioni per violazione di norme del codice della strada.
Il provvedimento con cui era stata negata la dilazione, in particolare, era motivato dal fatto che le cartelle erano relative a tributi “non dilazionabili” dall’Agente di riscossione, in quanto, per come poi precisato da Equitalia nel giudizio di secondo grado, il Comune di Roma aveva inteso mantenere la gestione in proprio dell’istruttoria delle istanze di rateazione prodotte dai contribuenti sulle somme iscritte a ruolo.
La commissione tributaria regionale aveva, tuttavia, ritenuto fondato il motivo di doglianza sollevato dal contribuente e relativo ad un’asserita carenza di motivazione, e ciò sull’assunto che, nel provvedimento di diniego, la concessionaria non aveva provveduto ad informare la contribuente che l’istanza di rateazione andava rivolta al Comune di Roma.
Cassazione: nessuna carenza di motivazione
Diversamente opinando, la Suprema corte – sentenza n. 440 depositata l’11 gennaio 2018 – ha considerato la motivazione di diniego in oggetto, sia pure nella sua sinteticità, come “conforme alla legge” ed “estremamente chiara”.
In conclusione, il ricorso dell’Agente di riscossione è stato accolto mentre la sentenza di secondo grado è stata cassata. La Corte, inoltre, ritenendo che non fossero necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso la causa nel merito rigettando l’impugnazione originariamente sollevata dal contribuente.
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