Rapporto Comune-concessionario regolato da patto commerciale? Canoni soggetti ad Iva

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Con la risoluzione n. 139/2010 del 29 dicembre, l’agenzia delle Entrate ripercorrendo le linee guida della Direttiva CE n. 112/2006, in merito alle attività svolte da enti di diritto pubblico, specifica in quali circostanze i comuni non sono soggetti passivi ai fini Iva per le “attività od operazioni” poste in essere dagli stessi in veste di “pubbliche autorità”, ad eccezione dell’ipotesi in cui il loro mancato assoggettamento all’imposta provocherebbe distorsioni di concorrenza di una certa importanza.

L’Agenzia, dunque, ribadisce che per verificare se l’ente pubblico è soggetto o meno all’imposta sul valore aggiunto occorre distinguere il caso in cui lo stesso agisca come un’autorità pubblica da quello in cui si presenta come un soggetto privato.

Con riferimento al caso di specie, che riguarda la concessione di impianti pubblicitari per affissione diretta da parte di un ente locale, la risoluzione n. 139/10 sancisce che è necessario vedere il tipo di rapporto che lega il Comune al concessionario. Cioè, è necessario verificare se il rapporto fra l’ente pubblico e il soggetto con il quale detto ente opera sia caratterizzato “dall’esercizio di poteri di natura unilaterale e autoritativa o se si svolga su base sostanzialmente pattizia, attraverso una disciplina che individui, in via bilaterale, le reciproche posizioni soggettive”.

La conclusione a cui si giunge è che nel caso in cui il rapporto che lega il Comune al concessionario è di natura privata (“pattizia”), esso soggiace all’imposta sul valore aggiunto secondo i moduli tipici degli operatori economici privati. Il rapporto tra i due soggetti assume, infatti, i caratteri di attività commerciale: dunque, la concessione degli impianti rientra nel campo d’applicazione dell’imposta.

Diversamente, se il Comune conserva la veste di pubblica autorità, i canoni percepiti per la concessione di impianti pubblicitari restano esclusi dall’ambito di applicazione dell’Iva.
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