Raggruppamento temporaneo di imprese. Obblighi di fatturazione ricadono sulle singole associate
Pubblicato il 18 dicembre 2018
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Gli obblighi di fatturazione in caso di raggruppamento temporaneo di imprese (Rti) istituito per l’esecuzione di un appalto pubblico è il contenuto del principio di diritto n. 17, del 17 dicembre 2018, emesso dall’agenzia delle Entrate.
L’A.F. fa presente che il rapporto che si instaura tra le associate e la capogruppo di un raggruppamento temporaneo di imprese, istituito per eseguire i lavori di un appalto pubblico, giuridicamente rientra nel mandato collettivo speciale con rappresentanza.
Questo, ai sensi dell’articolo 48, comma 16, del Codice dei contratti pubblici (Dlgs 50/2016), non comporta né l’organizzazione né l’associazione degli operatori economici riuniti che, pertanto, mantengono la propria autonomia ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali.
In conclusione, per i lavori di competenza eseguiti da ciascuna impresa, gli obblighi di fatturazione (articolo 21 del DPR 633/1972), nei confronti della stazione appaltante, vanno assolti dalle singole imprese associate.
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