Rafforzate le soluzioni alternative al fallimento
Autore: Eleonora Pergolari
Pubblicato il 27 maggio 2010
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Il Decreto legge varato dal Governo lo scorso 25 maggio, contenente la manovra economica 2011-2012, introduce, tra le altre novità, alcune disposizioni in materia fallimentare.
In particolare, al fine di favorire il ricorso all'utilizzo dei concordati preventivi e degli accordi di ristrutturazione, il testo prevede, con l'introduzione dell'articolo 217 bis della Legge fallimentare, l'esenzione dalla rilevanza penale per le operazioni che vengano eseguite nell'ambito di uno di questi due istituti con la conseguenza che, in presenza degli stessi, la bancarotta fraudolenta e la bancarotta semplice non possono essere contestate.
Sempre nell'ottica di rafforzare le soluzioni alternative alla crisi, è stata approvata una disposizione che consente la prededucibilità dei crediti che derivano da finanziamenti effettuati da banche e intermediari finanziari in esecuzione di un concordato preventivo o di un accordo di ristrutturazione omologato.
Inoltre, nei confronti dell'imprenditore che presenti in Tribunale tutta la documentazione prevista insieme alla proposta di accordo e ad una dichiarazione, con valore di autocertificazione, che attesti l'esistenza di una trattativa con i creditori che rappresentino almeno il 60% dei crediti complessivi, non sarà possibile iniziare o proseguire azioni cautelari o esecutive da parte dei creditori.
In particolare, al fine di favorire il ricorso all'utilizzo dei concordati preventivi e degli accordi di ristrutturazione, il testo prevede, con l'introduzione dell'articolo 217 bis della Legge fallimentare, l'esenzione dalla rilevanza penale per le operazioni che vengano eseguite nell'ambito di uno di questi due istituti con la conseguenza che, in presenza degli stessi, la bancarotta fraudolenta e la bancarotta semplice non possono essere contestate.
Sempre nell'ottica di rafforzare le soluzioni alternative alla crisi, è stata approvata una disposizione che consente la prededucibilità dei crediti che derivano da finanziamenti effettuati da banche e intermediari finanziari in esecuzione di un concordato preventivo o di un accordo di ristrutturazione omologato.
Inoltre, nei confronti dell'imprenditore che presenti in Tribunale tutta la documentazione prevista insieme alla proposta di accordo e ad una dichiarazione, con valore di autocertificazione, che attesti l'esistenza di una trattativa con i creditori che rappresentino almeno il 60% dei crediti complessivi, non sarà possibile iniziare o proseguire azioni cautelari o esecutive da parte dei creditori.
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