Raffica di precisazioni sulle agevolazioni fiscali

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Con circolare n. 19/E del 1° giugno 2012, l'Agenzia delle entrate effettua alcune precisazioni in merito a questioni interpretative riguardanti le agevolazioni per gli interventi di recupero del patrimonio abitativo e per la riqualificazione energetica degli edifici; le detrazioni per spese sanitarie e per carichi di famiglia; le agevolazioni per i disabili; altre questioni in tema di deduzioni e detrazioni.

36%
- Se gli interventi di recupero del patrimonio edilizio sono iniziati nel 2011, le spese sostenute, al fine di ottenere la detrazione, vanno indicate nella dichiarazione dei redditi da presentare nel 2012; è quindi possibile fruire della detrazione per i lavori iniziati nel 2011, anche se non è stato eseguito l'invio della comunicazione preventiva, a condizione che siano indicati nella dichiarazione dei redditi (730/2012, Unico 2012) i dati richiesti dalla lett. a) del decreto interministeriale n. 41 del 1998 e che sia conservata la relativa documentazione. Relativamente a coloro che hanno spedito regolarmente la comunicazione per le ristrutturazioni iniziate fino al 13 maggio, dovranno barrare la colonna 2 “C.O. Pescara/Condominio” dei righi da E51 a E53 del modello 730/2012 o dei righi da RP51 a RP54 del modello UNICO Persone fisiche 2012, senza compilare le successive colonne relative ai dati catastali dell’immobile.

Costo manodopera – In merito all'eliminazione dell'obbligo di indicare in fattura il costo della manodopera, valevole sia per interventi di recupero del patrimonio edilizio che per interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia, la circolare precisa che la novità ha effetto sia per le spese sostenute nel 2011, ma in data antecedente al 14 maggio 2011, sia per quelle sostenute negli anni precedenti, considerato il principio del favor rei.

Detrazione auto disabile – Se un disabile ha acquistato una vettura apposita scegliendo di detrarre la spesa in quattro quote annuali, ma poi è deceduto, beneficiando di solo due rate di detrazione, l'erede, tenuto alla presentazione della dichiarazione dei redditi del deceduto, nel compilare il relativo modello UNICO, può portare in detrazione in un’unica soluzione la terza e la quarta rata.

Voucher lavoratori domestici - I contributi previdenziali versati attraverso i “buoni lavoro”, per prestazioni di servizi domestici, possono essere dedotti dal reddito complessivo per la quota rimasta a carico e comunque non oltre 1.549,37 euro. Per quanto riguarda la ripartizione dell’importo, i contributi in esame sono a totale carico del committente, in considerazione del carattere speciale della disciplina del lavoro occasionale di tipo accessorio. Inoltre, l'importo è deducibile nel periodo di imposta in cui è effettuato il versamento per l'acquisto del buono lavoro (cartaceo o telematico), a condizione che la relativa prestazione di lavoro domestico, nonché la consegna del buono lavoro cartaceo o la comunicazione all'INPS per il buono lavoro telematico, siano comunque intervenute prima della presentazione della dichiarazione dei redditi.
Allegati Links Anche in
  • Il Sole 24 Ore - Norme e Tributi, p. 35 - Sanate le dimenticanze per il bonus-ristrutturazioni - De Stefani
  • Il Sole 24 Ore - Norme e Tributi, p. 35 - Sconto per cassa sul deposito dal notaio

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