Quota 103 o pensione anticipata ordinaria? Cosa conviene fare

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Quota 103 o pensione anticipata ordinaria? Cosa conviene fare

Le penalizzazioni di Quota 103 in vigore dal 1° gennaio 2024 rendono opportune nuove e approfondite riflessioni per i lavoratori che raggiungono 41 anni di contributi e almeno 62 anni di età nel 2024.

La legge di Bilancio 2024 (articolo 1, commi 139 e 140, della legge 30 dicembre 2023, n. 213), pur lasciando invariati i requisiti anagrafici e contributivi previsti per Quota 103 nel 2023, ha infatti operato una decisa stretta per i quotisti 103 che maturano i requisiti di accesso alla pensione anticipata flessibile entro l’anno 2024.

Stretta da cui invece si salvano coloro che hanno maturato i requisiti entro l’anno 2023 e a cui continua ad applicarsi il regime più favorevole previsto dalla legge di Bilancio 2023 (articolo 1, commi 283 e 284, della legge 29 dicembre 2022, n. 197).

Quota 103 per chi matura i requisiti nel 2024: informazioni generali

Partiamo con il ricordare le caratteristiche della pensione anticipata flessibile Quota 103 per l'anno 2024.

Trattamento pensionistico di Quota 103 maturato nel 2024

Dettagli

Novità legge di Bilancio 2024

Note

Età anagrafica

Minimo 62 anni

NO

Requisito non adeguato agli incrementi alla speranza di vita

INPS, circolare n. 39 del 27 febbraio 2024

Anzianità contributiva

41 anni di anzianità contributiva

NO

Per il perfezionamento del requisito contributivo, può essere considerata qualsiasi contribuzione versata o accreditata a favore dell’assicurato. Tuttavia, deve essere soddisfatto anche il requisito di 35 anni di contribuzione, esclusi i periodi di malattia, disoccupazione e/o prestazioni equivalenti, qualora richiesto dalla gestione che eroga il trattamento pensionistico.

INPS, circolare n. 39 del 27 febbraio 2024

Regole di calcolo

Regole del sistema contributivo (decreto legislativo n. 180 del 1997)

SI

INPS, circolare n. 39 del 27 febbraio 2024

Assegno mensile

Valore lordo mensile massimo non superiore a quattro volte il trattamento minimo annuo (2.394,44 euro per il 2024)

SI

INPS, circolare n. 39 del 27 febbraio 2024

Finestre mobili per lavoratori dipendenti da datori di lavoro privato

7 mesi dalla data di maturazione dei requisiti

SI

INPS, circolare n. 39 del 27 febbraio 2024 e messaggio n. 1107 del 14 marzo 2024

Finestre mobili per lavoratori autonomi

7 mesi dalla data di maturazione dei requisiti

SI

INPS, circolare n. 39 del 27 febbraio 2024 e messaggio n. 1107 del 14 marzo 2024

Finestre mobili per lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni

9 mesi dalla maturazione dei requisiti

SI

INPS, circolare n. 39 del 27 febbraio 2024 e messaggio n. 1107 del 14 marzo 2024

Incentivo al posticipo del pensionamento

Possibilità di proseguire l’attività lavorativa dipendente e ricevere in busta paga l'importo dei contributi non versati

NO, ma con nuove decorrenze delle finestre mobili

 

INPS, circolare n. 82 del 22 settembre 2023, circolare n. 39 del 27 febbraio 2024 e messaggio n. 1107 del 14 marzo 2024

Inoltre, va ricordato che l’assegno Quota 103 è incumulabile con tutti i redditi da lavoro, fatta eccezione per i redditi derivanti dal lavoro autonomo occasionale nel limite di 5.000 euro lordi annui.

L’incumulabilità si applica per il periodo che intercorrente tra la data di decorrenza di Quota 103 e la data di maturazione del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia.

Pensione anticipata ordinaria e pensione di vecchiaia

Secondo le regole generali, i lavoratori con anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 hanno diritto alla pensione anticipata ordinaria se hanno maturato, a prescindere dall’età anagrafica, un'anzianità contributiva:

  • di 41 anni e 10 mesi (pari a 2.175 settimane) se donne,
  • di 42 anni e 10 mesi (pari a 2.227 settimane) se uomini,

di cui 35 anni devono essere di contribuzione effettiva.

I lavoratori con anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 possono inoltre accedere alla pensione di vecchiaia al raggiungimento di un’età minima di 67 anni e avendo maturato almeno 20 anni di contributi.

A tali lavoratori si applica il cd. sistema misto e pertanto la pensione viene calcolata, per l'anzianità maturata fino al 31 dicembre 1995, secondo il sistema retributivo e con il sistema contributivo per l'anzianità maturata dal 1° gennaio 1996.

Inoltre, in entrambi i casi di pensione anticipata e di vecchiaia è prevista la cumulabilità totale con redditi di lavoro dipendente o autonomo.

Considerazioni finali

Il lavoratore e la lavoratrice che maturano 41 anni di contributi e raggiungono i 62 anni di età nel 2024 hanno poca convenienza a scegliere Quota 103, considerando che, aspettando ulteriori 10 mesi per le donne e 1 anno e 10 mesi per gli uomini, possono accedere alla pensione anticipata ordinaria, che gli garantisce:

  1. un trattamento pensionistico di maggior favore, in quanto calcolato con il sistema misto;
  2. la possibilità di continuare a svolgere attività lavorativa e cumulare i redditi di lavoro conseguiti con la pensione.

E tale soluzione resta la più conveniente anche rispetto all'eventuale opzione per lincentivo al posticipo del pensionamento.

Con tale incentivo il lavoratore rinuncia all’accredito contributivo della quota dei contributi previdenziali IVS a proprio carico per vedersi corrispondere, in busta paga, dal datore di lavoro, l'importo dei contributi non versati.

Il datore di lavoro continuerà a versare all’INPS la sola quota IVS a proprio carico, utile ai fini della pensione.

Il bonus previdenziale, erogato al lavoratore che matura il diritto a Quota 103 nel 2024 in tempi più lunghi, è assoggettato però ad imposizione fiscale e fa perdere al lavoratore il diritto agli esoneri IVS, riconosciuti, per il 2024, alla generalità dei lavoratori dipendenti.

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