Quattordicesima mensilità: chi ne ha diritto e come si calcola

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Quattordicesima mensilità: chi ne ha diritto e come si calcola

Nel mese di giugno datori di lavoro e consulenti sono tenuti ad elaborare e/o a corrispondere la quattordicesima mensilità.

Le regole di determinazione e le scadenze per l’erogazione sono contenute nei contratti collettivi.

Il periodo di maturazione della mensilità aggiuntiva non coincide con l’anno solare, ma decorre dal 1° luglio al 30 giugno dell’anno successivo.

Cosa è la quattordicesima mensilità

La quattordicesima mensilità rappresenta un emolumento della retribuzione c.d. differito in quanto matura nel corso di più periodi di paga e viene corrisposto in un momento successivo (giugno o talvolta luglio), secondo le previsioni del contratto collettivo applicato al rapporto di lavoro.

Previo accordo scritto tra datore di lavoro e lavoratore, l’erogazione può avvenire anche tramite la corresponsione del rateo mensile unitamente alla ordinaria retribuzione.

Modalità di calcolo

Trattandosi di una previsione di tipo contrattuale, la determinazione delle modalità di pagamento, nonché le modalità e gli elementi retributivi utili al suo calcolo è interamente demandata alle parti sociali.

In genere, così come avviene per le ferie, i permessi retribuiti o la tredicesima mensilità, la maturazione del singolo rateo avviene per mesi interi di lavoro ovvero per frazioni pari o superiori ad un periodo di 15 giorni.

Ciò sta a significare che:

  • se il rapporto di lavoro si è svolto per un periodo pari a 12 mesi, al lavoratore spetterà la quattordicesima mensilità in misura intera (pari ad una mensilità di retribuzione di norma erogata);
  • se il rapporto di lavoro inizia o cessa durante il periodo di maturazione della mensilità aggiuntiva, al lavoratore dovrà essere riconosciuto un importo pari a tanti dodicesimi quanti sono i mesi computabili di vigenza o di computo del contratto individuale di lavoro;
  • ai lavoratori a tempo parziale, in applicazione del principio di non discriminazione, spetterà la quattordicesima per un importo lordo che deve essere riproporzionato in base alle ore di effettivo lavoro contrattualizzate.

In particolare, ai fini delle modalità di calcolo occorre fare una distinzione tra i lavoratori con retribuzione in misura fissa mensile e quelli con retribuzione su base oraria. I primi avranno diritto a ricevere un importo pari a una mensilità lorda dello stipendio ordinario, per i secondi invece, la quattordicesima sarà determinata in base al divisore orario previsto dal CCNL di riferimento.

Elementi di calcolo della quattordicesima

Quanto agli elementi retributivi utili al computo della quattordicesima si evidenzia che non sempre tutte le voci tabellari concorrono alla determinazione del quantum spettante.

Salvo espresse deroghe, si considerano elementi di calcolo della quattordicesima:

  • la paga base o minimo contrattuale;
  • l’indennità di contingenza;
  • l’elemento distinto della retribuzione;
  • gli scatti di anzianità;
  • eventuali elementi previsti dai contratti territoriali;
  • l’indennità di funzione;
  • superminimi individuali o collettivi.

Sono, diversamente, escluse:

  • somme correlate all’effettiva prestazione lavorativa (indennità di turno, guardiania, cassa, ecc.);
  • compensi per lavoro straordinario o supplementare;
  • maggiorazioni o indennità per lavoro notturno o festivo;
  • indennità erogate a titolo saltuario;
  • indennità di trasferta o rimborsi spese forfettari;
  • premi di produttività.

Periodi di assenza e/o non maturazione

La quattordicesima mensilità matura anche durante i periodi di malattia, infortunio e malattia professionale, maternità, paternità, congedo matrimoniale, riposi per allattamento, permessi per donazione sangue, godimento di ferie, permessi, festività, ex festività, banca ore.

Diversamente, non risultano utili alla maturazione dell’emolumento retributivo differito le assenze a titolo di:

  • congedi di malattia del bambino;
  • periodi di aspettativa non retribuita;
  • sciopero;
  • permessi non retribuiti;
  • assenze ingiustificate;
  • periodi di sospensione dal lavoro e dalla retribuzione derivanti da provvedimenti disciplinari;
  • servizio militare o civile e richiamo alle armi.

Trattamento previdenziale e fiscale

La mensilità aggiuntiva concorre interamente alla formazione dell’imponibile contributivo del mese ed è assoggettata ad imposizione fiscale ordinaria.

Per quanto concerne l’aspetto previdenziale, va precisato che, per l’anno 2024, l’esonero contributivo sulla quota IVS a carico del lavoratore (il 6% o 7%) non trova applicazione sull’ammontare delle mensilità aggiuntive o dei suoi ratei.

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