Quantificazione dell'assegno di mantenimento

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Il Giudice, nel determinare l'importo dell'assegno per il minore, deve considerare sia le "attuali esigenze del figlio", sia il tenore di vita goduto dal figlio stesso in costanza di convivenza con entrambi i genitori, sia le risorse economiche di questi; si realizza, così, il "principio di proporzionalità" tra i genitori nel mantenimento del figlio. E' quanto puntualizzato dai giudici di Cassazione nel testo della sentenza n. 23630 del 6 novembre 2009 dove viene altresì precisato come le "esigenze attuali del figlio", cui l'art. 155 c.c., ricomprendono tutte le necessità correlate ad un autonomo e compiuto sviluppo psicofisico, sia sotto il profilo alimentare, che quello abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, di assistenza morale e materiale, nonche' l'opportuna predisposizione di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere alle complesse ed articolate necessita' di cura ed educazione.
Allegati Anche in
  • ItaliaOggi – Avvocati Oggi, p. VI – L'assegno va parametrato all'età dei figli - Alberici

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